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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12

Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari

Bollettino Ufficiale n. 8 del 31 maggio 2006

Art. 26.
(Pianificazione del Distretto Sociosanitario)
1. Il Piano Sociosanitario del Distretto ha lo scopo di realizzare lo sviluppo sociale locale e la tutela sociosanitaria della popolazione, attraverso un'appropriata organizzazione della rete dei servizi.
2. La Conferenza di Distretto ed il Direttore Generale dell'ASL competente per territorio approvano d'intesa, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3-quater, comma 3, lettera c), del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, il Piano Sociosanitario del Distretto.(62)

Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25.

3. Il Piano deve, in particolare, prendere in considerazione:
a) analisi e valutazione dei bisogni della popolazione;
b) obiettivi per migliorare le condizioni di vita e di salute della popolazione;
c) individuazione, qualificazione e quantificazione delle risorse umane e finanziarie disponibili da parte pubblica ed attivabili anche attraverso forme di parternariato, da parte del Terzo Settore, dei soggetti sociali e dei privati;
d) programma degli investimenti sociali e sociosanitari;
e) definizione della tipologia degli interventi e prestazioni sociali e sociosanitarie, localizzazione degli Sportelli integrati di cittadinanza ed individuazione delle Unità di Valutazione Multidimensionali;
f) interazioni e raccordi con le politiche della scuola, della formazione, del lavoro, abitative, della cultura, dello sport e del tempo libero, anche attraverso la promozione di intese tra enti pubblici, Ministeri, Autorità Giudiziaria e Terzo Settore;
g) promozione delle reti, della cittadinanza attiva e dei servizi di mutuo aiuto;
h) indicatori di verifica delle attività ed elementi per la valutazione della qualità dei servizi programmati e resi.
4. Per la materia sociale all'interno di ogni Distretto Sociosanitario, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 22, comma 4 della l. 328/2000 , la Conferenza di Distretto approva il Programma delle Attività Sociali, quale componente della pianificazione dell'Ambito Territoriale Sociale, che deve garantire:(63)

Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

a) informazione, consulenza e segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale e presa in carico del caso;
c) assistenza domiciliare;
d) pronto intervento sociale per situazioni di emergenza personale e familiare;
e) strutture residenziali e semi residenziali per soggetti con fragilità sociale;
f) centri di accoglienza, a carattere comunitario, a ciclo residenziale o diurno per persone senza fissa dimora (anche in collaborazione con altri Distretti).
5. Nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 10, comma 5, i Comuni, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, possono delegare al Distretto la gestione delle funzioni sociali di rilevanza sanitaria loro attribuite ai sensi della Sito esternol. 328/2000 e del Sito esternod.P.C.M. 14 febbraio 2001 , con contestuale trasferimento delle corrispondenti risorse.
6. Qualora non si raggiunga l'intesa o non sia stipulato l'accordo di cui al comma 2, il Piano è definito dalla Regione.

Note del Redattore:

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Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa.(vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 71)

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Nota sopresssa (vedi nota 71)

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Nota soppressa (vedi nota 72)

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Comma così sostituito dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Aggiunge il comma 10 bis all' art. 3 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20 .

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Inseriva il comma 3 bis nell' art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (vedi nota 77).

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Nota soppressa (vedi nota 77)

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Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023. n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 79)

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 82)

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 71).

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Nota soppressa (v. nota 83)

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Nota soppressa (v. nota 83)

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Nota soppressa (v. nota 83)

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(Nota soppressa (. nota 83)

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Comma modificato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi norma transitoria contenuta nell'articolo 24 della medesima legge . Articolo ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .