Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12

Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari

Bollettino Ufficiale n. 8 del 31 maggio 2006

Art. 24.
1. I Comuni, anche in forma associata, per esercitare le funzioni in materia di servizi sociali, individuano il personale addetto a tali attività secondo gli indirizzi del Piano Sociale Integrato Regionale.
2. La Conferenza di Ambito, per il coordinamento organizzativo e programmatorio delle specifiche aree di attività sociali svolte dall’Ambito, si avvale di assistenti sociali con comprovate competenze in materia e rispondenti ai requisiti previsti dal Piano Sociale Integrato Regionale.
3. Per la direzione tecnica, il coordinamento, la programmazione e il management dei servizi sociali, nonché per l'organizzazione amministrativa, finanziaria e delle risorse umane dell'Ambito Territoriale Sociale, la Conferenza di Ambito si avvale di un Direttore sociale.
4. L’incarico di Direttore sociale è conferito a personale laureato con specifiche competenze tecniche, di programmazione e organizzazione dei servizi sociali iscritto alla Sezione A dell’Albo professionale dell’ordine degli assistenti sociali, di cui al Sito esternoCapo IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), o in possesso di esperienza, almeno quinquennale, nelle funzioni direzionali dei servizi sociali.
5. L’incarico di Direttore sociale è attribuito secondo le norme vigenti per l'accesso alla dirigenza pubblica a seguito di concorso bandito da uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale o dall'Ente costituito per la gestione unitaria dei servizi.
6. Laddove si configuri omogeneità territoriale o sociale tra Ambiti Territoriali Sociali ricadenti nella stessa ASL, anche non contigui, gli Ambiti Territoriali Sociali, per il perseguimento di economie di scala, possono avvalersi, in regime di convenzione, del medesimo Direttore Sociale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 70)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.(vedi nota 70)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 70)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 70)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 70)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 71)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota sopresssa (vedi nota 71)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 72)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Aggiunge il comma 10 bis all' art. 3 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Inseriva il comma 3 bis nell' art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 77).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 77)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023. n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 79)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 82)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 71).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 83)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 83)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 83)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa (. nota 83)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi norma transitoria contenuta nell'articolo 24 della medesima legge . Articolo ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .