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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12

Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari

Bollettino Ufficiale n. 8 del 31 maggio 2006

Art. 14.
(Funzioni e compiti della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica in materia di politiche sociali e sociosanitarie e promuove, attraverso propri strumenti normativi, l'integrazione delle politiche sociali con quelle sanitarie, culturali, formative, del lavoro, abitative ed urbanistiche. In particolare, competono alla Regione le seguenti funzioni:
a) approvazione del Piano Sociale Integrato Regionale;
b) ripartizione del Fondo Regionale per le Politiche Sociali e del Fondo per la Non Autosufficienza e definizione dei criteri per la individuazione delle risorse sociosanitarie da assegnare ai Distretti Sociosanitari;
c) emanazione di indirizzi sulle modalità di concessione da parte dei Comuni dei titoli di acquisto dei servizi e delle forme innovative di sostegno economico a favore delle persone e delle famiglie;
d) emanazione di indirizzi per una omogenea e proporzionata applicazione della disciplina relativa al concorso alla spesa dei servizi da parte dei cittadini;
e) promozione della realizzazione dei progetti speciali di interesse regionale, con caratteristiche di sperimentazione innovativa;
f) organizzazione e coordinamento del Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari;
g) definizione, in relazione all'Sito esternoarticolo 4 del d.P.C.M. 14 febbraio 2001 , dei criteri di finanziamento delle prestazioni sociosanitarie, sulla base dei livelli di assistenza sociosanitari, anche al fine di garantire uniformità in ambito regionale;
h) definizione di indirizzi per la semplificazione delle procedure di accertamento dell'invalidità civile, cecità e sordomutismo e per il coordinamento delle prestazioni sociali con gli emolumenti di cui all'Sito esternoarticolo 24 della l. 328/2000 ;
i) pianificazione e definizione dei programmi formativi per gli operatori sociali e sociosanitari non compresi nella formazione universitaria e indirizzi alle Università per le figure di competenza della stessa;
j) promozione di iniziative per la valorizzazione del ruolo del Terzo Settore;
k) riconoscimento, anche tramite iscrizione ad appositi Registri regionali, del ruolo dei soggetti che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e socio educative;
l) promozione di iniziative di sostegno all'inserimento al lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale.
l bis) promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza da parte degli utenti e degli operatori del sistema regionale integrato degli interventi sociali e sociosanitari delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e rianimazione cardiopolmonare, dell’uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso. (76)

Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 28 .

2. La Regione, nel rispetto dei livelli minimi fissati dalle norme nazionali, disciplina i requisiti strutturali, organizzativi e di qualità, per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture sociali e sociosanitarie, definendo, inoltre, criteri e modalità per l'accreditamento e la vigilanza e prevedendo anche sperimentazioni per rispondere ad esigenze innovative.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli Enti locali e con le parti sociali, nonché forme di consultazione con le associazioni familiari e degli utenti e promuove, ai diversi livelli istituzionali, relazioni con i soggetti del Terzo Settore.
4. La Regione esercita, altresì, un'azione strategica di verifica e controllo dell'attuazione a livello locale delle politiche sociali e sociosanitarie, emana linee guida ed indirizzi ai Comuni per l'applicazione della presente legge, con particolare riferimento alla gestione associata dei servizi.

Note del Redattore:

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Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa.(vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 71)

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Nota sopresssa (vedi nota 71)

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Nota soppressa (vedi nota 72)

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Comma così sostituito dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Aggiunge il comma 10 bis all' art. 3 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20 .

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Inseriva il comma 3 bis nell' art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (vedi nota 77).

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Nota soppressa (vedi nota 77)

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Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023. n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 79)

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 82)

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 71).

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Nota soppressa (v. nota 83)

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Nota soppressa (v. nota 83)

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Nota soppressa (v. nota 83)

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(Nota soppressa (. nota 83)

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Comma modificato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi norma transitoria contenuta nell'articolo 24 della medesima legge . Articolo ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .