Legge regionale 3 maggio 2006, n. 10
Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale
Bollettino Ufficiale n. 7 del 24 maggio 2006
Art. 9.
(Mediateca regionale)(16)
1. Al fine di favorire la conservazione e la fruizione del materiale cinematografico e video di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare riguardo a quello attinente la Liguria, è istituita la mediateca regionale.
2. La mediateca:
a) cura l'acquisizione e la conservazione del materiale di cui al comma 1;
b) promuove rapporti di scambio con cineteche ed istituti nazionali e stranieri;
c) promuove ed agevola la collaborazione fra le videoteche e gli archivi visivi esistenti sul territorio.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, si può provvedere anche con specifiche convenzioni, con soggetti pubblici e privati.
4. La Regione può prevedere di disporre specifici interventi economici a favore della mediateca per le finalità previste dal comma 2 e sulla base della disponibilità di bilancio.
Note del Redattore:
Rubrica già modificata dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .
Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 , successivamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .