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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 maggio 2006, n. 10

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale

Bollettino Ufficiale n. 7 del 24 maggio 2006

Art. 8.
(Istituzione della Film Commission regionale)
1. E' istituita la Film Commission regionale. La Film Commission regionale è una associazione tra enti promossa e sostenuta direttamente dalla Regione Liguria e dai Comuni capoluogo, che possono essere soci fondatori. Possono, altresì, aderire, in qualità di soci fondatori, le Film Commission esistenti sul territorio al momento dell'approvazione della presente legge, nonché altri soggetti pubblici e privati.(14)

Comma così modificato dall'art. 149 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

2. La Film Commission regionale, anche di concerto con istituzioni nazionali, provvede a:
a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attrarre in Liguria le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane e estere;
b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza della Liguria;
c) coordinare le iniziative del settore cinematografico e televisivo in Liguria, tra cui festival, promozione del territorio all'estero, studio e ricerca;
d) valorizzare il patrimonio storico-culturale della mediateca regionale.
3. La Giunta regionale elabora lo schema di statuto che regolamenta la Film Commission regionale.
3 bis. La Regione concede contributi annuali a favore della Film Commission sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale e tenuto conto dei programmi di attività presentati dalla Film Commission. (15)

Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .


Note del Redattore:

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Rubrica già modificata dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 , successivamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Vedi norma transitoria per l'anno 2013 di cui all'art. 7 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .