Legge regionale 3 maggio 2006, n. 10
Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale
Bollettino Ufficiale n. 7 del 24 maggio 2006
Art. 7.
(Monitoraggio del sistema dell'offerta cinematografica)
1. La Regione al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, provvede a realizzare un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei Comuni e delle Camere di Commercio, nonché della collaborazione dell'A.G.I.S..(13)
2. La Struttura regionale competente in materia di spettacolo predispone un rapporto annuale sull'andamento e sulle tendenze dei consumi cinematografici, da presentare alla competente commissione consiliare di norma entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Note del Redattore:
Rubrica già modificata dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .
Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 , successivamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .