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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 maggio 2006, n. 10

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale

Bollettino Ufficiale n. 7 del 24 maggio 2006

Art. 6.
(Rilascio delle autorizzazioni)
1. Le autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività o autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rilasciate dal Comune competente per territorio, previo parere favorevole del Nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 5.
1 bis. Ai comuni che rilasciano le autorizzazioni spettano i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge.(11)

Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.


Note del Redattore:

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Rubrica già modificata dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 , successivamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Vedi norma transitoria per l'anno 2013 di cui all'art. 7 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .