Legge regionale 3 maggio 2006, n. 10
Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale
Bollettino Ufficiale n. 7 del 24 maggio 2006
Art. 6.
(Rilascio delle autorizzazioni)
1. Le autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività o autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rilasciate dal Comune competente per territorio, previo parere favorevole del Nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 5.
1 bis. Ai comuni che rilasciano le autorizzazioni spettano i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge.(11)
Note del Redattore:
Rubrica già modificata dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .
Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 , successivamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .