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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 maggio 2006, n. 10

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale

Bollettino Ufficiale n. 7 del 24 maggio 2006

Art. 5.
(Nucleo tecnico regionale)
1. La Regione istituisce un Nucleo tecnico con funzioni consultive e per il rilascio dei pareri ai Comuni per le autorizzazioni di cui all'articolo 6.(8)

Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

2. Il Nucleo tecnico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per tre anni, ed è composto da:
a) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di spettacolo, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio;
e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
f) un rappresentante della Delegazione Regionale Ligure dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.);
g) un rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio della Liguria. Svolge le funzioni di segretario del Nucleo un funzionario della Regione. (9)

Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

3. Il Nucleo tecnico regionale opera a titolo gratuito. (10)

Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

4. Il Nucleo tecnico regionale adotta proprie norme di funzionamento.

Note del Redattore:

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Rubrica già modificata dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 , successivamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Vedi norma transitoria per l'anno 2013 di cui all'art. 7 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .