Legge regionale 3 maggio 2006, n. 10
Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale
Bollettino Ufficiale n. 7 del 24 maggio 2006
Art. 5.
(Nucleo tecnico regionale)
1. La Regione istituisce un Nucleo tecnico con funzioni consultive e per il rilascio dei pareri ai Comuni per le autorizzazioni di cui all'articolo 6.(8)
2. Il Nucleo tecnico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per tre anni, ed è composto da:
a) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di spettacolo, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio;
d) (Omissis)(12)
e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
f) un rappresentante della Delegazione Regionale Ligure dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.);
g) un rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio della Liguria. Svolge le funzioni di segretario del Nucleo un funzionario della Regione. (9)
3. Il Nucleo tecnico regionale opera a titolo gratuito. (10)
4. Il Nucleo tecnico regionale adotta proprie norme di funzionamento.
Note del Redattore:
Rubrica già modificata dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .
Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 , successivamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .