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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 maggio 2006, n. 10

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale

Bollettino Ufficiale n. 7 del 24 maggio 2006

Art. 4.
(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni)
1. La Giunta regionale stabilisce i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, tenendo conto:
a) del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio sovracomunale, provinciale e interprovinciale;
b) della differenziazione fra le varie tipologie di sale ed arene cinematografiche;
c) dell'ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
d) dell'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e di arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b);
e) della dimensione, qualità e completezza dell'offerta nel bacino d'utenza;
f) delle caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.
2. La Giunta regionale disciplina inoltre:
a) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
b) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale inferiori a n. 100 posti e per i cinecircoli e cinestudi;
b bis) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le arene operanti nei comuni sprovvisti di altre sale cinematografiche, compresi gli spazi occupati per attività stagionale, non delimitati fisicamente da transenne, cordoli o altro mezzo idoneo a trattenere il pubblico e privi di posti a sedere, che effettuano proiezioni gratuite di opere – eccetto documentari – prodotte da almeno cinque anni e in numero non superiore a otto a stagione, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d); (6)

Lettera inserita dall'art. 9 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

c) le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, la documentazione necessaria e le modalità di effettuazione dell'istruttoria.
3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e costituisce riferimento per le scelte delle Province e dei Comuni in materia di pianificazione territoriale.(7)

Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.


Note del Redattore:

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Rubrica già modificata dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 , successivamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Vedi norma transitoria per l'anno 2013 di cui all'art. 7 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .