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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 25 gennaio 2006

Art. 1.
(Comando di dirigenti del ruolo sanitario)
1. Al fine di rispondere alle esigenze di monitoraggio e controllo delle risorse assegnate al sistema sanitario regionale possono essere istituite strutture dirigenziali temporanee in eccedenza rispetto a quelle istituibili in base alla dotazione organica dei dirigenti della Regione Liguria.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono coperte mediante comando di dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al di fuori della predetta dotazione organica come risulta determinata alla data di entrata in vigore della presente legge ed in misura non superiore al 5 per cento della dotazione stessa.
3. Per ciascuna posizione dirigenziale istituita ai sensi del comma 1 il comando ha durata massima di tre anni prorogabili una sola volta per altri tre anni. Il comando deve essere confermato entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura e, in caso contrario, cessa allo scadere di tale termine.
4. Le Amministrazioni di provenienza dei dirigenti comandati ai sensi dei commi 2 e 3, per tutta la durata del comando, non possono coprire il corrispondente numero di posti dirigenziali.
5. Durante il periodo di comando ai dirigenti di cui ai commi 2, 3 e 4 compete esclusivamente l'integrale trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto per le funzioni che essi svolgerebbero presso l'Amministrazione di provenienza adeguato nel tempo sulla base degli incrementi contrattuali. La Regione Liguria rimborsa i trattamenti che spetterebbero qualora i dirigenti interessati continuassero a prestare servizio presso tale amministrazione.
6. Le somme rimborsate ai sensi del comma 5 non sono imputate sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dipendenti della Regione Liguria.
7. I dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti alle strutture di cui al comma 1 con le modalità e nei limiti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

Note del Redattore:

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Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l' art. 4 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Comma già modificato dall' art. 10 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Detta ultima modifica, riferita al numero massimo delle unità di personale si applica a decorrere dalla X legislatura così come stabilito dall'art. 33, c. 5, della stessa L.R. 41/2014 .

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42 .

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Per l'applicazione del presente articolo, vedi l' art. 4 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Comma così modificato dall' art. 14 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Articolo abrogato dall' art. 36 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 . Sostituisce il comma 3 dell'art. 3 e modifica il comma 4 dell' art. 3 della L.R. 6 aprile 1999 n. 12 .

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Articolo abrogato dall' art. 36 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 . Inserisce l' art. 3 bis nella L.R. 6 aprile 1999 n. 12 .

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Articolo abrogato dall' art. 36 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 . Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all' art. 5 della L.R. 6 aprile 1999 n. 12 .

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Articolo abrogato dall' art. 36 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 . Modifica i commi 1 e 2 dell' art. 15 della L.R. 6 aprile 1999 n. 12 .

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Per la proroga della disciplina transitoria di cui al presente articolo, vedi l' art. 28 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e l'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell' art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004 n. 29 .

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Vedi quanto disposto dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .