Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
Bollettino Ufficiale n. 1 del 25 gennaio 2006
Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l' art. 4 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .
Comma già modificato dall' art. 10 della L.R. 24 novembre 2008, n. 42 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Detta ultima modifica, riferita al numero massimo delle unità di personale si applica a decorrere dalla X legislatura così come stabilito dall'art. 33, c. 5, della stessa L.R. 41/2014 .
Articolo abrogato dall' art. 36 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 . Sostituisce il comma 3 dell'art. 3 e modifica il comma 4 dell' art. 3 della L.R. 6 aprile 1999 n. 12 .
Articolo abrogato dall' art. 36 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 . Inserisce l' art. 3 bis nella L.R. 6 aprile 1999 n. 12 .
Articolo abrogato dall' art. 36 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 . Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all' art. 5 della L.R. 6 aprile 1999 n. 12 .
Articolo abrogato dall' art. 36 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 . Sostituisce l' art. 7 della L.R. 6 aprile 1999 n. 12 .
Articolo abrogato dall' art. 36 della L.R. 11 marzo 2008, n. 5 . Modifica i commi 1 e 2 dell' art. 15 della L.R. 6 aprile 1999 n. 12 .
Per la proroga della disciplina transitoria di cui al presente articolo, vedi l' art. 28 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e l'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .