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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42

Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria.

Bollettino Ufficiale n. 19 del 27 dicembre 2006

Art. 2.
(Ruolo della Regione)
1. La Regione:
a) coordina i propri interventi con quelli dell'Unione Europea, dello Stato, delle altre Regioni e degli enti locali liguri mediante la partecipazione ad appositi organismi sovranazionali, nazionali e locali e attua politiche di settore anche attraverso strumenti negoziali ivi compresi accordi di collaborazione tra amministrazioni come previsto dall’Sito esternoarticolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dall’Sito esternoarticolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per la realizzazione di cooperazioni tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzate al conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni; (31)

Lettera già modificata dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 e così successivamente modificata dall'art. 2 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

b) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico regionale per le proprie attività istituzionali;
c) pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo dell'Agenda Digitale e programma le risorse finanziarie anche attraverso l'utilizzo di fondi statali e europei;(32)

Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

d) coordina il Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) di cui all'articolo 3 ed il Progetto istituzionale "Liguria in Rete" di cui all'articolo 6 per consentire l'interoperabilità e l'integrazione nella costituzione e fruizione delle informazioni e dei dati, per garantire lo sviluppo dei servizi per i cittadini e i soggetti economici in una logica di unificazione dei punti di accesso ai servizi e di semplificazione amministrativa e di trasparenza e controllo della spesa pubblica;
e) favorisce e coordina lo sviluppo dei progetti di innovazione tecnologica sul territorio regionale anche attraverso la collaborazione tra gli enti ed in raccordo alle iniziative interregionali, nazionali e europee e con l'obiettivo di evitare situazioni di divario tecnologico territoriale; (33)

Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

f) cura il monitoraggio della diffusione e dello sviluppo delle ICT in Liguria e valuta i risultati raggiunti, sulla base di idonei indicatori di utilizzo e di costi, anche per il confronto con altre realtà regionali, nazionali ed europee;
g) pianifica, regolamenta e monitora l'interoperabilità e la sicurezza dei sistemi e delle reti telematiche che costituiscono il SIIR anche definendo gli standard di riferimento;
h) favorisce la partecipazione e l'accesso ai sistemi informativi di tutti i soggetti interessati, nonchè l'accessibilità e la disponibilità dei dati;
i) implementa infrastrutture telematiche dispiegate sul territorio, infrastrutture di calcolo e piattaforme tecnologiche idonee all'erogazione multicanale dei servizi in rete, alla gestione dell'identità digitale, alla cooperazione applicativa ed all'interoperabilità, anche in una logica di condivisione delle infrastrutture tra enti liguri per il contenimento della spesa complessiva;
j) attua interventi di utilizzo coordinato e condiviso delle infrastrutture di cui alla lettera i) tra i soggetti appartenenti al SIIR di cui all'articolo 3 e gli enti locali liguri, in una logica di razionalizzazione e per il perseguimento degli obiettivi di incremento dell'efficienza e contenimento della spesa della pubblica amministrazione ligure. (46)

Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.

j bis) progetta e realizza reti di telecomunicazioni wired o wireless; (40)

Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

j ter) progetta e realizza reti di trasporto e diffusione di segnali digitali, multicanale e multiservizi ai fini di erogare servizi a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. (4

Lettera aggiunta dall' art. 4 della L.R. 28 giugno 2011, n. 15 .

1)

Lettera inserita dall' art. 40 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e abrogata dall' art. 10 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

1 bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può rendere disponibili servizi digitali alle pubbliche amministrazioni liguri per il tramite della società in house Liguria Digitale S.p.A. di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) che provvede all’erogazione degli stessi e alla gestione delle relative procedure di adesione, fermo restando quanto previsto all’articolo 14. (47)

Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6.


Note del Redattore:

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Lettera inserita dall' art. 3 della L.R. 11 maggio 2009, n. 14 e successivamente abrogata dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Nota soppressa vedi nota 25.

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29 .

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Lettera sostituita dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e successivamente così sostituita dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Nota soppressa. Vedi nota 52.

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Nota soppressa. Vedi nota 52.

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Nota soppressa. Vedi nota 53.

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Nota soppressa. Vedi nota 53.

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Nota soppressa. Vedi nota 53.

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Nota soppressa. Vedi nota 53.

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Nota soppressa. Vedi nota 53.

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Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e così successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera già modificata dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 e così successivamente modificata dall'art. 1 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera già modificata dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 e così successivamente modificata dall'art. 2 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 9 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 e così successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e così successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e così successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Alinea così modificato dall'art. 10 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 4 aprile 2023, n. 6 .