Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 37
Interventi regionali per la valorizzazione dei percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale (creuze)
Bollettino Ufficiale n. 18 del 13 dicembre 2006
Art. 3.
(Modalità e criteri per la concessione dei contributi) (1)
1. La Giunta regionale definisce con apposito bando a cadenza triennale modalità e criteri per la concessione dei contributi ai Comuni tenendo conto nella definizione della graduatoria in particolare dei seguenti criteri:
a) maggiore utilizzazione pubblica;
b) interesse storico-culturale dell'intervento;
c) urgenza ed entità qualitativa e quantitativa dell'intervento;
d) immediata cantierabilità dell'opera;
e) uso di materiali tradizionali.
2. Il bando di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito informatico della Regione Liguria.
3. I Comuni, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, inviano alla Regione le richieste di contributo rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 1, relativamente a non più di un intervento per Comune e a non più di tre interventi per i Comuni capoluogo.
4. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata dalla Giunta regionale ed ha validità triennale.
Note del Redattore:
Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 . Vedi anche l' art. 10 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .
Articolo già sostituito dall' art. 14 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così ulteriormente sostituito dall' art. 7 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .