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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35

Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 5.
(Sospensione del prelievo)
1. La Regione può sospendere il prelievo quando siano state accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga.
2. Limitatamente alle deroghe attivate per le ragioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la Regione sospende il prelievo venatorio quando accerta che il numero dei prelievi eccede la quota assegnata. La Giunta regionale provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad approvare le modalità con cui viene effettuato tale accertamento. Nelle more dell'approvazione delle modalità di accertamento non possono essere attivate deroghe per le ragioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).

Note del Redattore:

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Rubrica così modificata dall' art. 1 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 maggio 2014, n. 11 .

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Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 . Con Sito esternosentenza 6 luglio 2021, n. 138 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021 , la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della l.r. 9/2020 .