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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35

Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 3.
(Contenuto e procedure delle deroghe)
1. La Regione, previo parere obbligatorio dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.), quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere autorizzati, entro quali limiti e da quali persone, adotta direttamente le deroghe di cui all'articolo 2, comma 1, per le ragioni di cui alle lettere a), b), e), g) e, su richiesta motivata e documentata delle Province, adotta le deroghe per le ragioni di cui alle lettere c), d) e f).
2. Ai fini dell'adozione, le deroghe dovranno indicare:
a) le specie che formano oggetto del prelievo in deroga;
b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di prelievo autorizzati ed i soggetti autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;
d) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie;
e) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto.
3. Le deroghe di cui all'articolo 2, comma 1, adottate per le ragioni di cui alla lettera g) non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una diminuzione della consistenza numerica delle popolazioni oggetto del prelievo. Tale diminuzione è accertata dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o da istituti scientifici riconosciuti.

Note del Redattore:

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Rubrica così modificata dall' art. 1 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 maggio 2014, n. 11 .

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Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 . Con Sito esternosentenza 6 luglio 2021, n. 138 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021 , la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della l.r. 9/2020 .