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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35

Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 10.
(Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici), così come modificata dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 31 , è abrogata.

Note del Redattore:

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Rubrica così modificata dall' art. 1 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 maggio 2014, n. 11 .

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Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 . Con Sito esternosentenza 6 luglio 2021, n. 138 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021 , la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della l.r. 9/2020 .