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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35

Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 1
(Esercizio delle deroghe di cui all’articolo 9 della Sito esternodirettiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , concernente la conservazione degli uccelli selvatici)
1. La Regione Liguria disciplina l'esercizio delle deroghe previste dalla Sito esternodirettiva 2009/147/CE , conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le deroghe possono essere disposte con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 27, comma 2, della l. 157/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalla Regione. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della Sito esternodirettiva 2009/147/CE , ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. La Regione prevede sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della Sito esternodirettiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della Sito esternodirettiva 2009/147/CE.
4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quello adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della Sito esternodirettiva 2009/147/CE , è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'Sito esternoarticolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ) e successive modificazioni ed integrazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la Regione ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della Sito esternodirettiva 2009/147/CE . Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla Regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.
5. La Regione, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della Sito esternodirettiva 2009/147/CE , provvede, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è, altresì, trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione il superamento del numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la Regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della Sito esternodirettiva 2009/147/CE .
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Note del Redattore:

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Rubrica così modificata dall' art. 1 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 maggio 2014, n. 11 .

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Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 . Con Sito esternosentenza 6 luglio 2021, n. 138 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021 , la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della l.r. 9/2020 .