CAPO I
PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell'
articolo 2 dello Statuto , riconosce e sostiene lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato spettacolo, in tutte le sue forme, comprese quelle amatoriali quale fondamentale espressione culturale e di intrattenimento, fattore di sviluppo morale e civile idoneo a generare opportunità, investimenti, partecipazione, prodotti qualificati e pone in essere le condizioni per il suo consolidamento e sviluppo.
(18) Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .
2. La Regione favorisce la ricerca nel campo delle attività di spettacolo sia mediante l'integrazione con le altre arti, sia attraverso il confronto con analoghe esperienze nazionali e straniere.
3. Ai fini della presente legge, la Regione:
a) favorisce la continuità e lo sviluppo delle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata, anche a carattere territoriale, sostenendone la produzione, la distribuzione e la circolazione;
b) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati razionalizzando le risorse economiche ed organizzative;
c) persegue l'ampliamento della partecipazione degli spettatori e l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali.
Art. 2.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione coordina e promuove interventi volti a:
a) favorire la partecipazione dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica;
b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;
c) sostenere la produzione e la promozione di attività realizzate in particolare da soggetti che stabiliscano rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale;
d) incentivare la diffusione delle produzioni di qualità e di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee nonché la valorizzazione delle forme più rappresentative della tradizione culturale regionale;
e) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche finalizzati alla creazione di forme artistiche interdisciplinari;
f) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all'utenza giovanile e all'infanzia, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e l'Università;
g) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite;
h) sostenere le attività teatrali e musicali dialettali quali mezzi utili alla conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri, anche mediante l'organizzazione di circuiti, rassegne o festival regionali, nonché la produzione o messa in scena di opere o concerti basati su repertori dialettali liguri inediti, tradizionali o di classici tradotti.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, in particolare:
b) sostiene le attività di spettacolo, anche mediante adesioni ad enti o associazioni pubblici o privati che esercitano tali attività;
c) promuove direttamente, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, iniziative di spettacolo;
d) effettua la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici in merito al corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio e sull'attività di spettacolo, attraverso la realizzazione di rilevazioni, analisi e ricerche, anche al fine di valutare l'efficacia dell'intervento regionale;
e) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea;
f) promuove la diffusione dello spettacolo ligure all'estero, anche aderendo a protocolli e iniziative internazionali.
3. Nello svolgimento delle funzioni della presente legge, la Regione si avvale anche della fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo di cui all'
articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 anche al fine di favorire la formazione di reti e circuiti teatrali.
Art. 3.
(Omissis)
CAPO II
MODALITÀ DELL'INTERVENTO REGIONALE
Art. 4.
1. All’inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria il Piano pluriennale regionale dello spettacolo dal vivo, che definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorità di intervento.
(4) Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .
2. Il Piano di cui al comma 1 definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di effettuazione delle diverse tipologie d'intervento, i criteri per verificare l'attuazione delle attività esercitate mediante convenzioni ed accordi nonché i parametri per il riparto degli stanziamenti con riferimento alle esigenze culturali del territorio.
(10) Comma così modificato dall'art. 148 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .
3. Il Piano, in particolare:
a) assicura la distribuzione e la circolazione nel territorio regionale dello spettacolo, sostenendo le iniziative ed i circuiti di maggior prestigio culturale;
b) dispone misure in favore della valorizzazione del patrimonio storico e artistico relative allo spettacolo, anche attraverso la promozione delle attività di quanti operano nel settore;
c) prevede interventi specifici per l'avvicinamento del pubblico alle attività di spettacolo;
d) determina i criteri di presentazione e valutazione delle istanze di sovvenzione e contributo per attività e iniziative;
e) individua le linee generali dell'azione regionale all'interno degli enti e delle associazioni alle quali partecipa;
f) individua le forme di controllo e monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d).
Art. 5.
(Omissis)
Art. 6.
(Partecipazione della Regione Liguria alla Fondazione Teatro Carlo Felice)
2. La Regione contribuisce alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione anche attraverso il conferimento di immobili.
Art. 7
1. A seguito del recesso della Provincia di Genova quale Ente fondatore, la Regione, unitamente al Comune di Genova, partecipa all’Associazione denominata “Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova” in qualità di Ente pubblico fondatore.
3. Ciascun socio fondatore partecipa agli oneri di cui al comma 2 nella seguente misura:
a) 70 per cento per il Comune di Genova;
b) 30 per cento per la Regione Liguria.
Art. 8.
1. La Regione, unitamente agli enti territoriali o agli altri enti pubblici competenti, sostiene la gestione ordinaria degli altri Teatri di rilevante interesse culturale, dei Teatri di tradizione e delle Istituzioni concertistico-orchestrali con sede in Liguria con un contributo annuo che non può essere complessivamente inferiore alla percentuale prevista dalla normativa nazionale in relazione alla categoria in cui essi sono ricompresi.
2. La Giunta regionale, nel limite delle disponibilità di bilancio, determina la quota annuale del contributo di propria competenza sulla base di appositi accordi, anche pluriennali, con gli enti di cui al comma 1.
Art. 9.
(Omissis)
Art. 10.
1. La Regione, mediante l’emanazione di appositi bandi, può sostenere specifiche iniziative di spettacolo di rilevante interesse culturale e turistico, promosse da soggetti pubblici e privati.
2. La Regione può altresì promuovere direttamente iniziative di spettacolo, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.
Art. 10 bis
1. La Regione può concedere contributi straordinari a sostegno di attività di particolare rilevanza non inserite nel Piano pluriennale di cui all’articolo 4 e aventi carattere di eccezionalità, svolte da operatori privati, compresi coloro che gestiscono direttamente strutture di proprietà o ad essi date in concessione o in affitto.
2. I criteri e le modalità di intervento sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 11.
(Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo)
1. E' istituito il Fondo unico per lo Spettacolo dal vivo nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti operanti nella materia.
Art. 12.
(Norma transitoria)
1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali ai sensi delle quali i contributi sono stati erogati o concessi, ancorché abrogate dall'articolo 14.
2. Lo Statuto della Associazione di cui all'articolo 7 comma 1, approvato dall'
articolo 4 della legge regionale 31 luglio 1991 n. 15 (adesione della Regione all'Ente autonomo del Teatro Stabile di Genova), continua a mantenere la propria validità fino all'eventuale approvazione di una deliberazione del Consiglio regionale che, su proposta della Giunta regionale, ne preveda la modificazione.
Art. 13.
(Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 14.
(Abrogazione di norme)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, è abrogata, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'articolo 5, la
legge regionale 31 luglio 1991, n. 15 .