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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34

Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 2.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione coordina e promuove interventi volti a:
a) favorire la partecipazione dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica;
b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;
c) sostenere la produzione e la promozione di attività realizzate in particolare da soggetti che stabiliscano rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale;
d) incentivare la diffusione delle produzioni di qualità e di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee nonché la valorizzazione delle forme più rappresentative della tradizione culturale regionale;
e) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche finalizzati alla creazione di forme artistiche interdisciplinari;
f) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all'utenza giovanile e all'infanzia, anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e l'Università;
g) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite;
h) sostenere le attività teatrali e musicali dialettali quali mezzi utili alla conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri, anche mediante l'organizzazione di circuiti, rassegne o festival regionali, nonché la produzione o messa in scena di opere o concerti basati su repertori dialettali liguri inediti, tradizionali o di classici tradotti.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, in particolare:
b) sostiene le attività di spettacolo, anche mediante adesioni ad enti o associazioni pubblici o privati che esercitano tali attività;
c) promuove direttamente, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, iniziative di spettacolo;
d) effettua la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici in merito al corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio e sull'attività di spettacolo, attraverso la realizzazione di rilevazioni, analisi e ricerche, anche al fine di valutare l'efficacia dell'intervento regionale;
e) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea;
f) promuove la diffusione dello spettacolo ligure all'estero, anche aderendo a protocolli e iniziative internazionali.
3. Nello svolgimento delle funzioni della presente legge, la Regione si avvale anche della fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo di cui all'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 anche al fine di favorire la formazione di reti e circuiti teatrali.

Note del Redattore:

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Lettera già modificata dall'art. 14 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 47 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Rubrica così modificata dall'art. 14 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 11.

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Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .

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Comma sostituito dall'art. 50 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 36 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 54 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .