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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33

Testo unico in materia di cultura

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto , avvalendosi degli strumenti di cui alla presente legge, promuove lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di azioni volte al miglioramento della qualità della vita della popolazione regionale, al fine di promuoverne sia l'identità storica sia l'innovazione ed il pluralismo culturale, e persegue un sistema coordinato di valorizzazione culturale.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, attiva i necessari servizi e organizza le attività culturali esistenti, singolarmente e nel loro insieme, operando in una logica di sistema volta a privilegiare gli strumenti concertativi e consensuali, in linea con quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 delle Sito esternolegge 6 luglio 2002 n. 137 ) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Regione, secondo quanto previsto al comma 2, favorisce la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi culturali, e persegue l'omogenea e qualificata distribuzione di un'offerta culturale diffusa nel territorio regionale.
CAPO II
FUNZIONI REGIONALI E COMUNALI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI(33)

Rubrica così modificata dall'art. 147 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Art. 2.
(Funzioni regionali)
1. La Regione, nel rispetto dei principi del Sito esternod.lgs. 42/2004 e mediante intese stipulate ai sensi dell'Sito esternoarticolo 118, comma 3 della Costituzione , esercita ogni attività diretta al miglioramento delle condizioni di conoscenza dei beni culturali e all'incremento della loro fruizione pubblica, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 14.
2. La Regione esercita, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali. In particolare:
a) predispone, sentiti le Province e i Comuni, gli atti programmatori, secondo le disposizioni contenute nel capo V;
b) attua interventi diretti per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza;
c) promuove programmi di collaborazione con le altre Regioni;
d) promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite con gli organi statali di competenza;
e) promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi competenti;
f) individua, in concorso con tutti gli organismi competenti, i livelli minimi uniformi di qualità della valorizzazione di beni e istituti culturali ai sensi dell'Sito esternoarticolo 114 del d.lgs. 42/2004 , anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;
g) istituisce il sistema informativo regionale in materia di beni culturali;
h) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali;
i) esercita le funzioni di tutela ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 42/2004 .
3. La Regione inoltre:
a) coordina, in armonia con le politiche turistiche, le diverse competenze in materia di fruizione, valorizzazione, gestione e promozione dei beni culturali;
b) assicura la valorizzazione dei beni culturali attraverso una organizzazione stabile di risorse e strutture al fine di promuoverne la conoscenza;
c) concorre alla valorizzazione dei beni di proprietà privata, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 113 comma 4 del d.lgs. 42/2004 ;
d) promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale del patrimonio culturale costituito dalla tradizione popolare ligure sia nelle sue manifestazioni materiali o scritte che in quelle verbali o sonore; promuove, inoltre, la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione delle parlate locali del dialetto genovese e del sistema dei dialetti liguri;
e) promuove la conoscenza e la valorizzazione di edifici civili ovvero religiosi non più destinati al culto e favorisce il loro recupero anche per specifici progetti rivolti alla valorizzazione e ad un migliore utilizzo e fruizione dei beni e delle collezioni degli istituti o luoghi di cultura.
f) predispone, sia direttamente sia in collaborazione con gli Enti locali interessati, lo studio e l'attuazione di progetti pilota nelle materie di cui alla presente legge.
4. La Regione sostiene le attività dirette a promuovere iniziative culturali ed in particolare:
a) studi, realizzazione di progetti ed iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;
b) iniziative di coordinamento delle attività inerenti progetti culturali;
c) realizzazione di iniziative di comunicazione e promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;
d) studi e realizzazioni di strategie ed iniziative di marketing volte alla valorizzazione dei beni culturali;
e) attività di raccolta di fondi nei confronti di sponsor privati ed enti pubblici.
Art. 3.
(Omissis)
Art. 4.
(Funzioni comunali)
1. I Comuni gestiscono i beni culturali esistenti sul proprio territorio secondo la programmazione e le direttive regionali e realizzano una gestione integrata degli stessi.
2. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati. In particolare:
a) provvedono alla istituzione e gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti promuovendone la autonomia gestionale;
b) provvedono alla gestione degli istituti di cultura o dei luoghi di cultura di loro titolarità;
c) assicurano la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali di loro titolarità, o a loro affidati, attraverso interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con tutti i livelli di competenza (1)

Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

;
d) assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarità secondo le metodologie definite dai competenti organi statali e regionali;
e) provvedono all'integrazione degli istituti culturali attraverso i sistemi informativi;
f) promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità o la gestione;
g) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso degli istituti di cultura di loro competenza, alla individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio;
h) cooperano con la Provincia e l'Università alla definizione dei livelli minimi uniformi di qualità della valorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) e ne curano l'aggiornamento periodico;
i) partecipano alla stipulazione degli accordi di cui all'Sito esternoarticolo 112, comma 4 del d.lgs. 42/2004 ;
j) concorrono alla valorizzazione dei beni di proprietà privata ai sensi dell'Sito esternoarticolo 113 comma 4 del d.lgs. 42/2004 .
CAPO III
RAPPORTI ISTITUZIONALI
Art. 5.
(Rapporti con Università, Istituzioni scolastiche e Diocesi)
1. La Regione collabora con l'Università per la realizzazione di ricerche e studi su particolari tipologie di beni, in particolare per gli aspetti legati alla conservazione preventiva e a specifiche attività di diagnostica nonché al fine di individuare percorsi formativi, in collaborazione con le Province e le Soprintendenze, per la formazione di addetti ai beni culturali.
2. La Regione individua i percorsi formativi delle professionalità inerenti agli istituti di cultura in collaborazione con le Università e le Soprintendenze, anche ai sensi di quanto previsto con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali 10 maggio 2001 (atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei).
3. La Regione collabora con Stato, Università ed enti locali per elaborare e definire i tracciati di scheda catalografica per particolari tipologie di beni, ai sensi del Sito esternocomma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. 42/2004 .
4. La Regione, in accordo con le Soprintendenze e gli enti locali, collabora con le Diocesi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso ai sensi dell'Sito esternoarticolo 9 del d.lgs. 42/2004 (2)

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

.
5. La Regione collabora con la Direzione Scolastica regionale e con le Autonomie scolastiche per la definizione di percorsi didattici finalizzati alla conoscenza di beni sia inseriti in Istituti di cultura sia presenti sul territorio.
CAPO IV
REGISTRO REGIONALE, FONDAZIONE E COMITATO SCIENTIFICO
Art. 6.
(Registro regionale per le attività culturali) (3)

Articolo abrogato dall' art. 2 della L.R. 16 febbraio 2009, n. 2 .

(Omissis).
Art. 7.
1. La Giunta regionale, con periodicità triennale, approva un bando per il sostegno annuale alle istituzioni culturali aventi sede in Liguria, senza scopo di lucro, che svolgono attività culturali con continuità sul territorio regionale.
2. Ai fini della partecipazione al bando, l’attività culturale svolta dalle istituzioni culturali deve essere specificamente riferita ai contenuti del Piano pluriennale di cui all’articolo 10 e conforme a requisiti e condizioni stabiliti dal bando approvato dalla Giunta regionale.
3. La graduatoria, ad esito dell’istruttoria, include, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nel bando, le istituzioni che possono essere finanziate annualmente, per l’intero triennio della sua validità, secondo la disponibilità del bilancio regionale di ognuno dei rispettivi esercizi.
Il bando è attivato esclusivamente ove sia presente disponibilità di bilancio per il primo dei tre anni di validità. In caso contrario, l’avvio del bando per il triennio è rimandato al primo esercizio di bilancio che presenti la necessaria disponibilità.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 140.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 7 bis.
1. La Regione Liguria contribuisce, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, all’attività istituzionale svolta dagli Istituti storici della Resistenza che abbiano sede sul territorio regionale e presentino specifica istanza, entro il 28 febbraio di ogni anno, corredata da una relazione sullo stato finanziario, organizzativo e sulle attività svolte nell’ultimo anno, nonché dal programma delle attività previste per l’anno di riferimento e può sottoscrivere specifici accordi con gli Istituti finalizzati alla realizzazione di progetti culturali condivisi.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i criteri in base ai quali è definita la quota da destinare alla sede di Genova e quelle da assegnare alle sedi provinciali degli Istituti, anche sulla base degli elementi contenuti nelle relazioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in 150.000,00 euro per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 8.
1. La Regione è Fondatore istituzionale della Fondazione di partecipazione senza scopo di lucro “Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura” di cui alla legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Regione concede un contributo ordinario annuale nei limiti di cui all’articolo 2, comma 5, della l.r. 26/2013 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può concedere contributi finalizzati a specifiche iniziative realizzate in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.
Art. 9.
(Omissis)
CAPO V
PROGRAMMAZIONE
Art. 10.
(Piano pluriennale regionale di valorizzazione culturale)(23)

Rubrica così modificata dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

1. All’inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria il Piano pluriennale regionale di valorizzazione culturale, che definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorità di intervento. (29)

Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

1 bis. Il Piano di cui al comma 1 è approvato con deliberazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e rimane in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano da parte del Consiglio regionale subentrante. (30)

Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così modificato dall'art. 42 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

2. Il Piano pluriennale di cui al comma 1 individua:
a) le priorità strategiche di intervento regionale;
b) i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento previsti dalla presente legge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
c) i criteri generali per il sostegno degli interventi di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);
d) le linee strategiche di attività delle Istituzioni di interesse regionale, ai fini del sostegno previsto dall’articolo 7, comma 4;
e) le strategie per il potenziamento e l'aggiornamento del sistema informativo di cui all'articolo 13. (47)

Comma così sostituito dall'art. 42 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

3. I criteri e le procedure di concessione e di erogazione dei contributi regionali sono definiti dalla Giunta regionale. (32)

Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

Art. 11.
(Omissis)
Art. 12.
(Omissis)
CAPO VI
STRUMENTI OPERATIVI E FORMAZIONE
Art. 13.
(Sistema Informativo in materia di beni culturali)
1. Al fine di assicurare la conoscenza, la diffusione e la promozione degli interventi in materia di beni culturali, è istituito il sistema informativo in materia di beni culturali nell'ambito del sistema informativo regionale, comprendente il database dei contenuti e delle informazioni culturali della Liguria (repertorio informatico dei beni culturali).
2. Il sistema informativo in materia di beni culturali è finalizzato alla tutela, gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale attraverso l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio culturale medesimo.
3. Per i fini di cui al comma 2, nel sistema sono inseriti, ordinati e catalogati elementi conoscitivi utili per la conservazione dei beni culturali nonché riguardanti la progettazione, l'esercizio, la promozione del patrimonio culturale ligure , la valutazione e il controllo delle funzioni di valorizzazione e di gestione dei beni culturali.
4. Il Sistema regionale si avvale delle infrastrutture del sistema informativo regionale, si realizza sulla base degli standard regionali e nazionali concernenti il settore dei beni e, in particolare svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie e utilizza dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva;
b) garantisce l'integrazione delle conoscenze, il collegamento e l'allineamento dei diversi archivi presenti nel proprio ambito di competenza ed in altri ambiti di interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale ligure;
c) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio e sollecita e favorisce forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, con gli enti locali, con l'Università, con le Istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;
d) contribuisce ad integrare il sistema informativo del catalogo generale nazionale;
e) rende disponibile al pubblico le informazioni ed i contenuti del repertorio informatico dei beni culturali, compresi quelli iconografici , e le ricerche del Centro regionale di documentazione di cui all'articolo 17;
f) contiene l'elenco degli edifici civili ovvero religiosi non più destinati al culto il cui recupero possa essere finalizzato ad una migliore valorizzazione e fruizione di istituti o luoghi di cultura.
Art. 14.
(Omissis)
Art. 15.
(Forme di gestione)
1. Le attività di valorizzazione sono gestite in forma diretta o indiretta, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 115 del d.lgs. 42/2004 .
Art. 16.
(Rapporti con i soggetti privati)
1. I soggetti privati, singoli o associati, partecipano alla gestione dei beni culturali e alla valorizzazione degli stessi in collaborazione con gli enti istituzionali competenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi, la diffusione della conoscenza e a garanzia della realizzazione di un sistema efficace ed efficiente anche ai sensi degli articoli 120 e 121 del Sito esternod.lgs. 42/2004 .
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, stipula contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro.
3. La sponsorizzazione è finalizzata alla progettazione o alla realizzazione di iniziative concernenti beni culturali nonché relative alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
Art. 17.
(Conservazione dei dialetti e delle tradizioni popolari liguri)
1. La Regione, anche attraverso il Centro regionale di documentazione per i Dialetti e le Tradizioni popolari della Liguria (C.D.T.), raccoglie, produce, gestisce, diffonde, valorizza e rende disponibile alla pubblica consultazione la documentazione inerente il patrimonio culturale e sociale tradizionale delle popolazioni liguri, ivi comprendendo le parlate e i lessici, con la finalità di conservarne elementi e manifestazioni correlati al loro significato originario, di promuoverne la conoscenza e lo studio nonché di concorrere, in collaborazione con le Comunità locali, ad un suo corretto mantenimento.
2. Per i fini di cui al comma 1, inoltre, la Regione:
a) stabilisce rapporti di collaborazione con i competenti uffici dello Stato e degli Enti locali, l'Università, gli Istituti di ricerca, Associazioni e singoli studiosi;
b) promuove iniziative di studio e ricerca nonché l'insegnamento della dialettologia, della lingua, delle parlate e la conoscenza del patrimonio letterale ligure;
c) cura e sostiene la realizzazione di prodotti editoriali ed altre forme di diffusione e valorizzazione;
d) promuove occasioni di conoscenza, approfondimento e formazione, rivolte in particolare alla scuola.
Art. 18.
(Formazione)
1. La Regione, nell'ambito della normativa vigente, promuove corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori culturali.
2. La Regione definisce altresì i percorsi formativi delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla relativa legislazione statale e regionale.
CAPO VII
TUTELA
Art. 19.
(Rapporti con lo Stato in materia di tutela)
1. La Regione coopera con lo Stato per l'esercizio delle funzioni di tutela, concorre a definire una comune metodologia di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati di catalogazione, realizza intese volte a consentire la vigilanza su beni propri e di appartenenza degli enti locali.
2. In particolare la Giunta regionale definisce e propone atti di coordinamento e di accordo con lo Stato per acquisire il conferimento di ulteriori compiti e funzioni di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale.
Art. 20.
(Compiti regionali in materia di tutela del materiale librario)
1. La Regione esercita funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe ed incisioni non appartenenti allo Stato (13)

Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

.
2. Le forme attraverso cui la Regione esercita le proprie funzioni sono:
a) l' individuazione dei beni librari oggetto di tutela;
b) la segnalazione per la dichiarazione di interesse culturale di cui all'Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 42/2004 ;
c) gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti;
d) l'esercizio della prelazione;
e) il prestito per mostre ed esposizioni, le relative procedure di autorizzazione.
Art. 21.
1. La Soprintendenza regionale ai beni librari provvede alla tutela del patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale, istruendo e predisponendo gli atti concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative di tutela attribuite alla Regione nonché esercitando ogni altra funzione, di competenza regionale, prevista in materia dalla legislazione vigente (15)

Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

.
2. La Soprintendenza regionale è istituita all'interno del Dipartimento competente in materia; l'organizzazione e il funzionamento della stessa sono disciplinate dalla Giunta regionale con regolamento.
Art. 22.
(Collaborazione in materia di conservazione e restauro e Laboratorio regionale per il restauro)
1. La Regione collabora con lo Stato e con l'Università per definire linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 29 del d.lgs. 42/2004 .
2. La Regione, al fine di intervenire direttamente al restauro di opere di diversa tipologia, istituisce il Laboratorio regionale per il restauro presso il competente Dipartimento regionale.
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di funzionamento del laboratorio di cui al comma 2.
4. Gli interventi conservativi di cui al comma 1 vengono condotti in accordo con la competente Soprintendenza e in collaborazione con l'Università.
CAPO VIII
ISTITUTI DI CULTURA E LUOGHI DI CULTURA
Art. 23.
(Istituti e luoghi di cultura)
1. La Regione individua come istituti e luoghi di cultura le realtà culturali che garantiscano la conservazione e lo studio scientifico delle collezioni e che abbiano una organizzazione e una gestione atta a perseguire obiettivi di educazione e informazione e studio delle presenze storiche sul territorio di riferimento e che rispettino i livelli minimi uniformi di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) (16)

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

.
2. La Regione assicura la fruizione degli archivi annessi alle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi legati alle attività di produzione di particolare interesse sul territorio ligure secondo le modalità di cui dall'articolo 15.
3. La Regione individua come strutture culturali le realtà culturali che non rientrino nei livelli minimi uniformi di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) (17)

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

.
4. La gestione delle strutture culturali avviene prevalentemente in forma associata ed è attivata attraverso convenzioni o con gli strumenti previsti nel Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni (18)

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

.
5. Per adeguare ai livelli minimi uniformi di qualità le strutture culturali, la Regione stipula accordi per definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione, e individua le forme di gestione più adeguate (19)

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

.
6. Per le finalità di cui al comma 5, la Regione inoltre concede benefici finanziari agli istituti e luoghi di cultura nonché alle strutture culturali, secondo le modalità indicate dal Piano pluriennale di cui all'articolo 10 (20)

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

.
Art. 24.
(Organizzazione Bibliotecaria)
1. Le biblioteche sono istituti di cultura che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia, all'attuazione del diritto dei cittadini all'informazione e all'educazione, allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e l'erogazione dei servizi informativi.
2. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme di biblioteche, archivi, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, e dal complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e all'informazione.
3. Le biblioteche di enti locali o di interesse locale incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato.
4. I soggetti titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi, d'intesa con i Comuni territorialmente competenti, costituiscono i sistemi bibliotecari e informativi, per il miglioramento dei servizi al pubblico, attraverso la stipula di specifici accordi.(42)

Comma così modificato dall'art. 147 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Art. 25.
(Organizzazione museale e promozione di sistemi museali regionali)
1. I musei sono istituti di cultura, che interagiscono e cooperano con le altre realtà culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale della Regione e per promuovere la funzione educativa nonché la corretta conservazione e valorizzazione dei beni culturali anche ai fini del turismo culturale.
2. L'organizzazione museale regionale è costituita dai musei, dai siti e dai beni di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonché dalle raccolte d'interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico e naturalistico degli enti locali o di interesse locale.
3. Al fine di assicurare la migliore promozione, integrazione e utilizzazione delle risorse culturali e dei servizi al pubblico, gli enti titolari di musei, raccolte e collezione di beni artistici, culturali e naturali possono costituire sistemi museali attraverso la stipula di specifici accordi, sentiti i Comuni territorialmente competenti, con altre istituzioni regionali e nazionali operanti nel proprio ambito territoriale o nel medesimo ambito tematico o tipologico.(43)

Comma così modificato dall'art. 147 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

CAPO IX
FORME PARTICOLARI DI VALORIZZAZIONE
Art. 26.
(Valorizzazione degli immobili di particolare interesse)
1. La Regione, in attuazione di quanto disposto nel Piano pluriennale di cui all'articolo 10 , sostiene interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di adeguamento tecnologico di immobili di particolare interesse e degli eventuali giardini o parchi che ne costituiscono pertinenza, tutelati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 del d.lgs. 42/2004 , il cui recupero sia finalizzato alla loro valorizzazione e fruibilità pubblica.(25)

Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 44 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Art. 27.
(Associazioni operanti nel campo della mutualità e della solidarietà sociale)
1. La Regione riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle associazioni operanti nel campo della mutualità e della solidarietà sociale costituite senza fini di lucro.
2. La Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società stesse che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società.
Art. 28.
(Istituzione della giornata della Cultura Ligure)
1. La Regione, al fine di promuovere la valorizzazione e la tutela della propria cultura e l'interscambio tra culture diverse, riconosce la giornata del 12 ottobre di ogni anno, già designata dalla Sito esternodirettiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004 come Giornata nazionale di Cristoforo Colombo, come ‘Giornata della cultura ligure'.
Art. 29.
(Attività di promozione del multiculturalismo)
1. La Regione riconosce la molteplicità culturale e ne promuove la valorizzazione, nel rispetto delle identità di ciascuno, anche in collaborazione con l'Università, creando raffronti tra la situazione storica che ha caratterizzato la Liguria e l'attuale contesto sociale, politico e religioso.
2. La Regione sostiene attività atte a promuovere il multiculturalismo, anche attraverso la valorizzazione dei temi della convivenza interetnica, secondo quanto previsto nel Piano pluriennale di cui all'articolo 10. (26)

Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 30.
(Fondo unico per la Cultura)
1. E' istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, il Fondo unico per la cultura nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti operanti in materia di cultura.
Art. 31.
1. La Regione può concedere contributi straordinari per finanziare interventi di particolare rilevanza non inseriti nel Piano pluriennale di cui all’articolo 10 e aventi carattere di eccezionalità.
2. I criteri e le modalità di intervento sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 31 bis
(Interventi per il 120° anniversario della nascita di Sandro Pertini)(44)

Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 21.

1. La Regione, a valere sui fondi di cui alla presente legge, promuove iniziative di celebrazione della figura del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, in occasione del 120° anniversario della nascita. A tal fine provvede:
a) al recupero delle facciate ed eventuali altri interventi sulla casa natale del Presidente, ubicata nel comune di Stella in provincia di Savona, anche sotto forma di assunzione diretta dei relativi costi, sostenendo le spese di propria competenza nonché, in parte, le spese di competenza degli altri comproprietari, a fronte di accordi da stipularsi con gli stessi;
b) a concedere un contributo per la ristrutturazione dell’Oratorio di San Sebastiano nel comune di Stella;
c) a finanziare manifestazioni, eventi, programmi e celebrazioni comunque denominate dedicate alla figura del Presidente Sandro Pertini nell’ambito della regione Liguria.
Art. 31 ter.
(Intervento straordinario per la salvaguardia di beni di eccezionale valore culturale in pubblica fruizione) (52)

Articolo inserito dall'art. 56 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

1. La Regione in occasione delle manifestazioni ed eventi collaterali alla mostra “Rubens e i Palazzi di Genova” promuove il restauro, al fine di valorizzare il patrimonio artistico ligure in pubblica fruizione, del dipinto di Pietro Paolo Rubens “La Circoncisione di Gesù” (1605), conservato presso la Chiesa del Gesù gestita dalla Casa del Gesù in Genova.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale con proprio provvedimento è autorizzata a concedere un contributo alla Casa del Gesù nel limite di euro 30.000,00, stabilendo, altresì, le modalità di erogazione.
Art. 31 quater.
(Intervento straordinario per la Capitale del Libro) (53)

Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17.

1. La Regione, allo scopo di implementare il programma di attività già predisposto dal Comune di Genova nell’ambito del riconoscimento di “Capitale del Libro 2023”, sostiene per l’anno 2023 iniziative volte alla valorizzazione della figura e dell’opera di Italo Calvino in occasione del centenario della nascita.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale con proprio provvedimento è autorizzata a concedere per l’anno 2023 un contributo al Comune di Genova nel limite di euro 150.000,00, stabilendo altresì le modalità di erogazione.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025, per l’esercizio 2023:
- riduzione dell’autorizzazione di spesa di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell’ambito della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 1 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 31 quinquies.
(Partecipazione di Regione Liguria al Salone internazionale del libro di Torino)(54)

Articolo inserito dall'art. 37 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

1. La Regione, al fine di promuovere l’editoria ligure e di capitalizzare le iniziative promosse nell’ambito di Genova Capitale del Libro 2023, partecipa al Salone internazionale del libro di Torino – edizione 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, con proprio provvedimento, è autorizzata a sostenere la relativa spesa per l’anno 2024 nel limite di euro 130.000,00.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 130.000,00 (centotrentamila/00) per l’esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 32.
(Norma transitoria)
1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti e gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 sono utilizzati fino al termine dell'esercizio stesso ai sensi delle medesime disposizioni.
2. La Giunta regionale e il Presidente della Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per l'estinzione della Fondazione regionale "Cristoforo Colombo", garantendo la tutela del personale occupato a tempo indeterminato presso la Fondazione stessa.
Art. 33.
(Norma di prima applicazione)
1. Fino alla data di approvazione del primo programma annuale di cui all'articolo 11 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei Piani e nei Programmi di settore approvati ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 34.
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 42/2004 .
Art. 35.
(Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 36.
(Abrogazione di norme)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 32, sono abrogate, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'articolo 11, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 20 dicembre 1978, n. 61 (norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale);
b) legge regionale 22 aprile 1980, n. 21 (norme per la catalogazione e l'uso dei beni culturali ed ambientali e in materia di musei di enti locali o d'interesse locale);
c) legge regionale 23 maggio 1980, n. 24 (erogazione dei contributi annuali a sostegno degli Istituti storici della Resistenza in Liguria e per le attività di ricerca e di produzione educativa dagli stessi esercitate);
e) legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 (norme per la promozione culturale);
f) legge regionale 15 marzo 1984, n. 16 (promozione turistica nelle aree di emigrazione ligure all'estero e iniziative per la costituzione della Fondazione Cristoforo Colombo) limitatamente al Titolo II.
h) legge regionale 2 maggio 1990, n. 32 (norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali ed in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria);
i) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 43 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 );
j) legge regionale 12 luglio 1993, n. 30 (interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria);
k) legge regionale 27 aprile 1995, n. 37 (interventi per l'educazione alla legalità, alla democrazia e ai valori fondamentali della Costituzione);
m) legge regionale 11 giugno 1999, n. 16 (integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni);
n) legge regionale 17 marzo 2000, n. 18 (interventi speciali per la realizzazione e la promozione dell'evento "Genova Città europea della cultura nel 2004");
o) legge regionale 27 marzo 2000, n. 34 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 );
p) legge regionale 15 aprile 2002, n. 17 (riapertura dei termini previsti dall'articolo 6 comma 1 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni);
2. E' abrogata, a decorrere dalla data di costituzione della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, la legge regionale 6 settembre 1999, n. 27 (risanamento del bilancio e contributi spese per attività. Gestione e conservazione del patrimonio della Fondazione Cristoforo Colombo).

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

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Comma già modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , successivamente modificato dall' art. 2 della L.R. 16 febbraio 2009, n. 2 ed ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Comma così modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 36.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 41.

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Rubrica così modificata dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Rubrica così modificata dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 44 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 49.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Rubrica così modificata dall'art. 147 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

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Nota soppressa – V. nota 50.

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Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 .