Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33

Testo unico in materia di cultura

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 5.
(Rapporti con Università, Istituzioni scolastiche e Diocesi)
1. La Regione collabora con l'Università per la realizzazione di ricerche e studi su particolari tipologie di beni, in particolare per gli aspetti legati alla conservazione preventiva e a specifiche attività di diagnostica nonché al fine di individuare percorsi formativi, in collaborazione con le Province e le Soprintendenze, per la formazione di addetti ai beni culturali.
2. La Regione individua i percorsi formativi delle professionalità inerenti agli istituti di cultura in collaborazione con le Università e le Soprintendenze, anche ai sensi di quanto previsto con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali 10 maggio 2001 (atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei).
3. La Regione collabora con Stato, Università ed enti locali per elaborare e definire i tracciati di scheda catalografica per particolari tipologie di beni, ai sensi del Sito esternocomma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. 42/2004 .
4. La Regione, in accordo con le Soprintendenze e gli enti locali, collabora con le Diocesi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso ai sensi dell'Sito esternoarticolo 9 del d.lgs. 42/2004 (2)

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

.
5. La Regione collabora con la Direzione Scolastica regionale e con le Autonomie scolastiche per la definizione di percorsi didattici finalizzati alla conoscenza di beni sia inseriti in Istituti di cultura sia presenti sul territorio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , successivamente modificato dall' art. 2 della L.R. 16 febbraio 2009, n. 2 ed ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 44 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 147 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa – V. nota 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 .