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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33

Testo unico in materia di cultura

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 36.
(Abrogazione di norme)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 32, sono abrogate, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'articolo 11, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 20 dicembre 1978, n. 61 (norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale);
b) legge regionale 22 aprile 1980, n. 21 (norme per la catalogazione e l'uso dei beni culturali ed ambientali e in materia di musei di enti locali o d'interesse locale);
c) legge regionale 23 maggio 1980, n. 24 (erogazione dei contributi annuali a sostegno degli Istituti storici della Resistenza in Liguria e per le attività di ricerca e di produzione educativa dagli stessi esercitate);
e) legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 (norme per la promozione culturale);
f) legge regionale 15 marzo 1984, n. 16 (promozione turistica nelle aree di emigrazione ligure all'estero e iniziative per la costituzione della Fondazione Cristoforo Colombo) limitatamente al Titolo II.
h) legge regionale 2 maggio 1990, n. 32 (norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali ed in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria);
i) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 43 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 );
j) legge regionale 12 luglio 1993, n. 30 (interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria);
k) legge regionale 27 aprile 1995, n. 37 (interventi per l'educazione alla legalità, alla democrazia e ai valori fondamentali della Costituzione);
m) legge regionale 11 giugno 1999, n. 16 (integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni);
n) legge regionale 17 marzo 2000, n. 18 (interventi speciali per la realizzazione e la promozione dell'evento "Genova Città europea della cultura nel 2004");
o) legge regionale 27 marzo 2000, n. 34 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 );
p) legge regionale 15 aprile 2002, n. 17 (riapertura dei termini previsti dall'articolo 6 comma 1 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni);
2. E' abrogata, a decorrere dalla data di costituzione della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, la legge regionale 6 settembre 1999, n. 27 (risanamento del bilancio e contributi spese per attività. Gestione e conservazione del patrimonio della Fondazione Cristoforo Colombo).

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

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Comma già modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , successivamente modificato dall' art. 2 della L.R. 16 febbraio 2009, n. 2 ed ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Comma così modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 36.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 41.

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Rubrica così modificata dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Rubrica così modificata dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 44 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 49.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Rubrica così modificata dall'art. 147 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

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Nota soppressa – V. nota 50.

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Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 .