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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33

Testo unico in materia di cultura

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 24.
(Organizzazione Bibliotecaria)
1. Le biblioteche sono istituti di cultura che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia, all'attuazione del diritto dei cittadini all'informazione e all'educazione, allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e l'erogazione dei servizi informativi.
2. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme di biblioteche, archivi, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, e dal complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e all'informazione.
3. Le biblioteche di enti locali o di interesse locale incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato.
4. I soggetti titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi, d'intesa con i Comuni territorialmente competenti, costituiscono i sistemi bibliotecari e informativi, per il miglioramento dei servizi al pubblico, attraverso la stipula di specifici accordi.(42)

Comma così modificato dall'art. 147 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .


Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

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Comma già modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , successivamente modificato dall' art. 2 della L.R. 16 febbraio 2009, n. 2 ed ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Comma così modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 36.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 41.

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Rubrica così modificata dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Rubrica così modificata dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 44 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 49.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Rubrica così modificata dall'art. 147 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

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Nota soppressa – V. nota 50.

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Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 .