Art. 2.
(Funzioni regionali)
1. La Regione, nel rispetto dei principi del
d.lgs. 42/2004 e mediante intese stipulate ai sensi dell'
articolo 118, comma 3 della Costituzione , esercita ogni attività diretta al miglioramento delle condizioni di conoscenza dei beni culturali e all'incremento della loro fruizione pubblica, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 14.
2. La Regione esercita, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali. In particolare:
a) predispone, sentiti le Province e i Comuni, gli atti programmatori, secondo le disposizioni contenute nel capo V;
b) attua interventi diretti per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza;
c) promuove programmi di collaborazione con le altre Regioni;
d) promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite con gli organi statali di competenza;
e) promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi competenti;
f) individua, in concorso con tutti gli organismi competenti, i livelli minimi uniformi di qualità della valorizzazione di beni e istituti culturali ai sensi dell'
articolo 114 del d.lgs. 42/2004 , anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;
g) istituisce il sistema informativo regionale in materia di beni culturali;
h) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali;
3. La Regione inoltre:
a) coordina, in armonia con le politiche turistiche, le diverse competenze in materia di fruizione, valorizzazione, gestione e promozione dei beni culturali;
b) assicura la valorizzazione dei beni culturali attraverso una organizzazione stabile di risorse e strutture al fine di promuoverne la conoscenza;
d) promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale del patrimonio culturale costituito dalla tradizione popolare ligure sia nelle sue manifestazioni materiali o scritte che in quelle verbali o sonore; promuove, inoltre, la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione delle parlate locali del dialetto genovese e del sistema dei dialetti liguri;
e) promuove la conoscenza e la valorizzazione di edifici civili ovvero religiosi non più destinati al culto e favorisce il loro recupero anche per specifici progetti rivolti alla valorizzazione e ad un migliore utilizzo e fruizione dei beni e delle collezioni degli istituti o luoghi di cultura.
f) predispone, sia direttamente sia in collaborazione con gli Enti locali interessati, lo studio e l'attuazione di progetti pilota nelle materie di cui alla presente legge.
4. La Regione sostiene le attività dirette a promuovere iniziative culturali ed in particolare:
a) studi, realizzazione di progetti ed iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;
b) iniziative di coordinamento delle attività inerenti progetti culturali;
c) realizzazione di iniziative di comunicazione e promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;
d) studi e realizzazioni di strategie ed iniziative di marketing volte alla valorizzazione dei beni culturali;
e) attività di raccolta di fondi nei confronti di sponsor privati ed enti pubblici.