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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33

Testo unico in materia di cultura

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 2.
(Funzioni regionali)
1. La Regione, nel rispetto dei principi del Sito esternod.lgs. 42/2004 e mediante intese stipulate ai sensi dell'Sito esternoarticolo 118, comma 3 della Costituzione , esercita ogni attività diretta al miglioramento delle condizioni di conoscenza dei beni culturali e all'incremento della loro fruizione pubblica, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 14.
2. La Regione esercita, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali. In particolare:
a) predispone, sentiti le Province e i Comuni, gli atti programmatori, secondo le disposizioni contenute nel capo V;
b) attua interventi diretti per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza;
c) promuove programmi di collaborazione con le altre Regioni;
d) promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite con gli organi statali di competenza;
e) promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi competenti;
f) individua, in concorso con tutti gli organismi competenti, i livelli minimi uniformi di qualità della valorizzazione di beni e istituti culturali ai sensi dell'Sito esternoarticolo 114 del d.lgs. 42/2004 , anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;
g) istituisce il sistema informativo regionale in materia di beni culturali;
h) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali;
i) esercita le funzioni di tutela ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 42/2004 .
3. La Regione inoltre:
a) coordina, in armonia con le politiche turistiche, le diverse competenze in materia di fruizione, valorizzazione, gestione e promozione dei beni culturali;
b) assicura la valorizzazione dei beni culturali attraverso una organizzazione stabile di risorse e strutture al fine di promuoverne la conoscenza;
c) concorre alla valorizzazione dei beni di proprietà privata, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 113 comma 4 del d.lgs. 42/2004 ;
d) promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale del patrimonio culturale costituito dalla tradizione popolare ligure sia nelle sue manifestazioni materiali o scritte che in quelle verbali o sonore; promuove, inoltre, la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione delle parlate locali del dialetto genovese e del sistema dei dialetti liguri;
e) promuove la conoscenza e la valorizzazione di edifici civili ovvero religiosi non più destinati al culto e favorisce il loro recupero anche per specifici progetti rivolti alla valorizzazione e ad un migliore utilizzo e fruizione dei beni e delle collezioni degli istituti o luoghi di cultura.
f) predispone, sia direttamente sia in collaborazione con gli Enti locali interessati, lo studio e l'attuazione di progetti pilota nelle materie di cui alla presente legge.
4. La Regione sostiene le attività dirette a promuovere iniziative culturali ed in particolare:
a) studi, realizzazione di progetti ed iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;
b) iniziative di coordinamento delle attività inerenti progetti culturali;
c) realizzazione di iniziative di comunicazione e promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;
d) studi e realizzazioni di strategie ed iniziative di marketing volte alla valorizzazione dei beni culturali;
e) attività di raccolta di fondi nei confronti di sponsor privati ed enti pubblici.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

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Comma già modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , successivamente modificato dall' art. 2 della L.R. 16 febbraio 2009, n. 2 ed ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Comma così modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 36.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 41.

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Rubrica così modificata dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Rubrica così modificata dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 44 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 49.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Rubrica così modificata dall'art. 147 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

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Nota soppressa – V. nota 50.

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Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 .