Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33

Testo unico in materia di cultura

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 17.
(Conservazione dei dialetti e delle tradizioni popolari liguri)
1. La Regione, anche attraverso il Centro regionale di documentazione per i Dialetti e le Tradizioni popolari della Liguria (C.D.T.), raccoglie, produce, gestisce, diffonde, valorizza e rende disponibile alla pubblica consultazione la documentazione inerente il patrimonio culturale e sociale tradizionale delle popolazioni liguri, ivi comprendendo le parlate e i lessici, con la finalità di conservarne elementi e manifestazioni correlati al loro significato originario, di promuoverne la conoscenza e lo studio nonché di concorrere, in collaborazione con le Comunità locali, ad un suo corretto mantenimento.
2. Per i fini di cui al comma 1, inoltre, la Regione:
a) stabilisce rapporti di collaborazione con i competenti uffici dello Stato e degli Enti locali, l'Università, gli Istituti di ricerca, Associazioni e singoli studiosi;
b) promuove iniziative di studio e ricerca nonché l'insegnamento della dialettologia, della lingua, delle parlate e la conoscenza del patrimonio letterale ligure;
c) cura e sostiene la realizzazione di prodotti editoriali ed altre forme di diffusione e valorizzazione;
d) promuove occasioni di conoscenza, approfondimento e formazione, rivolte in particolare alla scuola.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , successivamente modificato dall' art. 2 della L.R. 16 febbraio 2009, n. 2 ed ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 44 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 147 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa – V. nota 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 .