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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33

Testo unico in materia di cultura

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 13.
(Sistema Informativo in materia di beni culturali)
1. Al fine di assicurare la conoscenza, la diffusione e la promozione degli interventi in materia di beni culturali, è istituito il sistema informativo in materia di beni culturali nell'ambito del sistema informativo regionale, comprendente il database dei contenuti e delle informazioni culturali della Liguria (repertorio informatico dei beni culturali).
2. Il sistema informativo in materia di beni culturali è finalizzato alla tutela, gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale attraverso l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio culturale medesimo.
3. Per i fini di cui al comma 2, nel sistema sono inseriti, ordinati e catalogati elementi conoscitivi utili per la conservazione dei beni culturali nonché riguardanti la progettazione, l'esercizio, la promozione del patrimonio culturale ligure , la valutazione e il controllo delle funzioni di valorizzazione e di gestione dei beni culturali.
4. Il Sistema regionale si avvale delle infrastrutture del sistema informativo regionale, si realizza sulla base degli standard regionali e nazionali concernenti il settore dei beni e, in particolare svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie e utilizza dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva;
b) garantisce l'integrazione delle conoscenze, il collegamento e l'allineamento dei diversi archivi presenti nel proprio ambito di competenza ed in altri ambiti di interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale ligure;
c) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio e sollecita e favorisce forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, con gli enti locali, con l'Università, con le Istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;
d) contribuisce ad integrare il sistema informativo del catalogo generale nazionale;
e) rende disponibile al pubblico le informazioni ed i contenuti del repertorio informatico dei beni culturali, compresi quelli iconografici , e le ricerche del Centro regionale di documentazione di cui all'articolo 17;
f) contiene l'elenco degli edifici civili ovvero religiosi non più destinati al culto il cui recupero possa essere finalizzato ad una migliore valorizzazione e fruizione di istituti o luoghi di cultura.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

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Comma già modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , successivamente modificato dall' art. 2 della L.R. 16 febbraio 2009, n. 2 ed ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Comma così modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 36.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 41.

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Rubrica così modificata dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Rubrica così modificata dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 44 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 49.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Rubrica così modificata dall'art. 147 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

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Nota soppressa – V. nota 50.

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Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 .