Art. 13.
(Sistema Informativo in materia di beni culturali)
1. Al fine di assicurare la conoscenza, la diffusione e la promozione degli interventi in materia di beni culturali, è istituito il sistema informativo in materia di beni culturali nell'ambito del sistema informativo regionale, comprendente il database dei contenuti e delle informazioni culturali della Liguria (repertorio informatico dei beni culturali).
2. Il sistema informativo in materia di beni culturali è finalizzato alla tutela, gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale attraverso l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio culturale medesimo.
3. Per i fini di cui al comma 2, nel sistema sono inseriti, ordinati e catalogati elementi conoscitivi utili per la conservazione dei beni culturali nonché riguardanti la progettazione, l'esercizio, la promozione del patrimonio culturale ligure , la valutazione e il controllo delle funzioni di valorizzazione e di gestione dei beni culturali.
4. Il Sistema regionale si avvale delle infrastrutture del sistema informativo regionale, si realizza sulla base degli standard regionali e nazionali concernenti il settore dei beni e, in particolare svolge le seguenti funzioni:
a) raccoglie e utilizza dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva;
b) garantisce l'integrazione delle conoscenze, il collegamento e l'allineamento dei diversi archivi presenti nel proprio ambito di competenza ed in altri ambiti di interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale ligure;
c) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio e sollecita e favorisce forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, con gli enti locali, con l'Università, con le Istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;
d) contribuisce ad integrare il sistema informativo del catalogo generale nazionale;
e) rende disponibile al pubblico le informazioni ed i contenuti del repertorio informatico dei beni culturali, compresi quelli iconografici , e le ricerche del Centro regionale di documentazione di cui all'articolo 17;
f) contiene l'elenco degli edifici civili ovvero religiosi non più destinati al culto il cui recupero possa essere finalizzato ad una migliore valorizzazione e fruizione di istituti o luoghi di cultura.