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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33

Testo unico in materia di cultura

Bollettino Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2006

Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto , avvalendosi degli strumenti di cui alla presente legge, promuove lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di azioni volte al miglioramento della qualità della vita della popolazione regionale, al fine di promuoverne sia l'identità storica sia l'innovazione ed il pluralismo culturale, e persegue un sistema coordinato di valorizzazione culturale.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, attiva i necessari servizi e organizza le attività culturali esistenti, singolarmente e nel loro insieme, operando in una logica di sistema volta a privilegiare gli strumenti concertativi e consensuali, in linea con quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 delle Sito esternolegge 6 luglio 2002 n. 137 ) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Regione, secondo quanto previsto al comma 2, favorisce la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi culturali, e persegue l'omogenea e qualificata distribuzione di un'offerta culturale diffusa nel territorio regionale.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 46.

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Comma già modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , successivamente modificato dall' art. 2 della L.R. 16 febbraio 2009, n. 2 ed ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Comma così modificato dall' art. 24 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 36.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 41.

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Rubrica così modificata dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2007, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Rubrica così modificata dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 44 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 49.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Rubrica così modificata dall'art. 147 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 45.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 47.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 48.

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Nota soppressa – V. nota 50.

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Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 .