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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 7.
1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria il Programma turistico e di marketing territoriale regionale che ha durata pari a quella della Legislatura di riferimento. Il Programma deve essere proposto dalla Giunta entro l’anno successivo al proprio insediamento. Fino all’approvazione del nuovo Programma, continua comunque a trovare applicazione quello precedente. (47)

Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

2. Il Programma turistico e di marketing territoriale regionale contiene: (48)

Alinea così modificato dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

a) la valutazione della precedente programmazione e dei risultati acquisiti, nonché l'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo ligure, con riguardo alle imprese turistiche, allo sviluppo dei prodotti, alla qualità a supporto delle diverse tipologie dell'offerta turistica e alle dinamiche dei flussi turistici;
b) l'individuazione degli obiettivi e delle priorità per gli interventi di settore e per i progetti da attuare;
c) le finalità cui deve conformare la propria attività l’Agenzia regionale di cui al Capo IV e gli indirizzi agli enti locali e agli altri organismi operanti nella Regione a favore del turismo e del marketing territoriale, anche per favorirne il coordinamento; (49)

Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

d) il piano finanziario, con l’individuazione delle fonti di finanziamento e con l’indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni.
3. Gli atti di attuazione del Programma sono adottati dalla Giunta regionale.
4. Il Programma può essere aggiornato nel corso della vigenza con le medesime procedure previste per la sua adozione.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 33.

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Nota soppressa. Vedi nota 30.

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Comma così modificato dall' art. 29 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Sostituisce l'art. 5 della L.R. 11 aprile 1996, n. 17 , a decorrere dalla data di soppressione delle APT.

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Secondo le disposizioni di cui all'art. 7, c. 1, della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 , a far data dell'entrata in vigore della stessa (27 febbraio 2014) la figura del Presidente dell'Agenzia “In Liguria” è soppressa e le relative funzioni sono svolte dal Direttore Generale dell'Agenzia stessa. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 7 c. 2 lett. c) della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 ogni riferimento contenuto nella presente legge al Presidente deve intendersi fatto al Direttore generale .

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Nota soppressa. Vedi nota 31.

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Nota soppressa. Vedi nota 31.

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Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 34 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 60 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera già modificata dall'art. 63 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così successivamente modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Nota soppressa (v. nota 55).

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Nota soppressa (v. nota 55).

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Nota soppressa (v. nota 55).

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Rubrica così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Rubrica così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .