Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 6.
(Ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)
1. La Regione riconosce il ruolo delle CCIAA nel settore del turismo, nell'ambito delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, con l'obiettivo del loro consolidamento e della crescita qualitativa e quantitativa.
2. La Giunta regionale e le CCIAA, attraverso intese e convenzioni, specificano le funzioni in riferimento alle attività di:
a) promozione e sostegno di nuove imprese;
b) formazione e aggiornamento degli imprenditori;
c) programmi per la qualità e lo sviluppo sostenibile dell'attività imprenditoriale.
3. Le CCIAA svolgono le funzioni relative alla tenuta di albi ed elenchi di attività di impresa nel comparto turistico.
4. La Regione stabilisce forme di collaborazione con le CCIAA per le modalità e le procedure della raccolta ed elaborazione dei dati sull'attività turistica e per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio Turistico.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 29 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sostituisce l'art. 5 della L.R. 11 aprile 1996, n. 17 , a decorrere dalla data di soppressione delle APT.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Secondo le disposizioni di cui all'art. 7, c. 1, della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 , a far data dell'entrata in vigore della stessa (27 febbraio 2014) la figura del Presidente dell'Agenzia “In Liguria” è soppressa e le relative funzioni sono svolte dal Direttore Generale dell'Agenzia stessa. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 7 c. 2 lett. c) della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 ogni riferimento contenuto nella presente legge al Presidente deve intendersi fatto al Direttore generale .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 34 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 60 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già modificata dall'art. 63 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così successivamente modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 55).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 55).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 55).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .