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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 21.
(Direttore generale)
1. Il Direttore generale:
0b) cura i rapporti dell'Agenzia con la Regione e con i soggetti pubblici e privati operanti in campo turistico; (14)

Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

a) approva gli atti necessari a garantire la gestione dell'Agenzia;
b) approva il Piano di cui all'articolo 18 comma 2 lettera a);
c) è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate;
d) garantisce l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
e) approva la dotazione organica dell'Agenzia, inviandola alla Regione per il controllo di cui all'articolo 24.
2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, a seguito di avviso pubblico, per un periodo, rinnovabile, non superiore a cinque anni. La nomina è effettuata con riguardo a titoli ed esperienze professionali adeguati alla qualità e alla specificità dell'incarico. Non si applica la procedura di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione).(54)

Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale.
4. Al Direttore generale viene corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo determinato dalla Giunta regionale, avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.
5. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, revoca il Direttore generale, provvedendo alla sua sostituzione, per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per gravi irregolarità nell'azione amministrativa, per la persistenza di negativi risultati conseguiti nella gestione dell'ente o nell'attuazione delle iniziative promozionali.
6. Qualora vengano meno le condizioni previste dalla presente legge per la nomina, il Direttore generale è dichiarato decaduto dalla Giunta regionale.
7. A seguito della dichiarazione di revoca o di decadenza, il contratto di lavoro del Direttore generale è risolto dal Presidente della Giunta regionale.
8. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Direttore generale è sostituito temporaneamente dal Dirigente più alto in grado in servizio presso l'Agenzia.
9. Nel caso in cui il posto si renda definitivamente vacante la nomina del Direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 33.

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Nota soppressa. Vedi nota 30.

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Comma così modificato dall' art. 29 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Sostituisce l'art. 5 della L.R. 11 aprile 1996, n. 17 , a decorrere dalla data di soppressione delle APT.

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Secondo le disposizioni di cui all'art. 7, c. 1, della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 , a far data dell'entrata in vigore della stessa (27 febbraio 2014) la figura del Presidente dell'Agenzia “In Liguria” è soppressa e le relative funzioni sono svolte dal Direttore Generale dell'Agenzia stessa. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 7 c. 2 lett. c) della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 ogni riferimento contenuto nella presente legge al Presidente deve intendersi fatto al Direttore generale .

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Nota soppressa. Vedi nota 31.

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Nota soppressa. Vedi nota 31.

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Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 34 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 60 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera già modificata dall'art. 63 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così successivamente modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Nota soppressa (v. nota 55).

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Nota soppressa (v. nota 55).

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Nota soppressa (v. nota 55).

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Rubrica così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Rubrica così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .