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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 2
1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo:
a) la programmazione turistica regionale di cui all’articolo 7;
b) la promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva della Liguria, anche mediante l’Agenzia;
c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il coordinamento con le altre regioni italiane ed europee;
d) la studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi;
e) l’incentivazione, l’innovazione e l’internazionalizzazione dell'offerta turistica ligure, anche mediante l’assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni;
f) la determinazione, l'assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici;
g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale;
h) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del patrimonio turistico regionale, nonché, mediante l’attività dell’Agenzia, di marchi sub regionali, del territorio e dei prodotti tipici, di iniziative e di eventi sul territorio, effettuate dalla Città metropolitana, dai comuni e da altri soggetti;
i) lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo al portale turistico regionale, la cui gestione è affidata all’Agenzia che rappresenta il punto comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti nella regione Liguria nel settore turistico;
l) l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche e della professione di guida alpina;
m) le procedure per l'apertura e l’esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle associazioni senza scopo di lucro per l’attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni turistici;
n) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sensi della normativa regionale;
o) la classificazione e il controllo delle strutture ricettive;
p) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale;
q) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o straordinario ai sensi della normativa vigente.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 33.

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Nota soppressa. Vedi nota 30.

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Comma così modificato dall' art. 29 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Sostituisce l'art. 5 della L.R. 11 aprile 1996, n. 17 , a decorrere dalla data di soppressione delle APT.

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Secondo le disposizioni di cui all'art. 7, c. 1, della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 , a far data dell'entrata in vigore della stessa (27 febbraio 2014) la figura del Presidente dell'Agenzia “In Liguria” è soppressa e le relative funzioni sono svolte dal Direttore Generale dell'Agenzia stessa. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 7 c. 2 lett. c) della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 ogni riferimento contenuto nella presente legge al Presidente deve intendersi fatto al Direttore generale .

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Nota soppressa. Vedi nota 31.

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Nota soppressa. Vedi nota 31.

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Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 34 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi le norme transitorie e finali previste dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 37 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 59 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 60 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera già modificata dall'art. 63 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così successivamente modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Nota soppressa (v. nota 55).

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Nota soppressa (v. nota 55).

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Nota soppressa (v. nota 55).

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Rubrica così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Rubrica così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 .

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Lettera così sostituita dall'art. 25 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .