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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 17 agosto 2006, n. 25

Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria (1)

Titolo così sostituito dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

Bollettino Ufficiale n. 13 del 30 agosto 2006

Art. 23 bis.
1. La dirigenza generale dell'Assemblea legislativa è articolata in:
a) Segreteria generale;
b) Vice Segreterie generali.
2. La dirigenza dell’Assemblea Legislativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, è articolata in:
a) servizi generali;
b) servizi speciali;
2 bis. L'individuazione del dirigente della struttura speciale del Gabinetto del Presidente è effettuata, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato temporalmente collegato alla permanenza in carica del Presidente del Consiglio regionale, anche in eccedenza rispetto al numero complessivo delle posizioni dirigenziali indicate nell'allegato B alla presente legge, avuto riferimento, per quanto concerne il trattamento economico, alle retribuzioni medie - di posizione e di risultato - previste per la dirigenza consiliare di cui al comma 2. Al dirigente della struttura speciale di Gabinetto, in quanto figura istituzionale di carattere fiduciario prevista dalla presente legge, non si applica l'Sito esternoarticolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio Sito esterno2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni (35)

Comma inserito dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23, già modificato dall' art. 12 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

.
2 ter. Le posizioni dirigenziali corrispondenti agli incarichi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituiscono strutture organizzative complesse ai sensi dell’articolo 8 ter, comma 6 ter, e, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 quater, possono essere affidate a dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità in posizioni di ruolo. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1 e 2, nei limiti della dotazione organica di cui all’allegato B della presente legge, sono conferiti dall’Ufficio di Presidenza tenuto conto dei seguenti elementi:
a) della natura, delle caratteristiche e della complessità della struttura interessata;
b) delle capacità professionali e dei risultati conseguiti in precedenza dal singolo dirigente;
c) delle specifiche competenze organizzative possedute;
d) delle esperienze di direzione prioritariamente maturate presso le Assemblee legislative o presso altre amministrazioni pubbliche con caratteristiche analoghe in termini organizzativi e in termini di attività svolte, o anche presso il settore privato, purché attinenti all’incarico.(98)

Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

(155)

Lettera così sostituita dall'art. 49 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.

2 quater. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2 e 2 bis possono, complessivamente, essere conferiti, nei limiti del 10 per cento e, comunque, per almeno un’unità, dei posti presenti nella dotazione organica di cui all’allegato B della presente legge, a professionalità non rinvenibili nel ruolo dirigenziale dell’Amministrazione:
a) a dirigenti non appartenenti al ruolo autonomo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità nella qualifica dirigenziale e che, per il periodo corrispondente all’assunzione dell’incarico, vengono collocati presso l’Amministrazione di appartenenza in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio;
b) a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
c) a persone che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;
d) per i soli incarichi di cui ai commi 2 e 2 bis, a persone che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso Amministrazioni pubbliche, ivi compreso il Consiglio regionale, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza. (99)

Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

2 quinquies. La formazione universitaria richiesta dal presente articolo non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei). (100)

Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

2 sexies. Fatta salva la facoltà di rinnovo senza interruzione alla scadenza di ciascun incarico, l’Ufficio di Presidenza rende conoscibili, con le modalità definite nel Regolamento di organizzazione di cui all’articolo 24, il numero e la tipologia delle posizioni dirigenziali che intende attribuire ed i criteri che utilizzerà per la scelta. (101)

Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

2 septies. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis, la durata degli incarichi dirigenziali non può essere inferiore a tre anni, né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. (102)

Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

2 octies. Salva la possibilità della risoluzione anticipata consensuale, al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità della struttura, in relazione a motivate esigenze organizzative, in conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 1, comma 18, del decreto- Sito esternolegge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 settembre 2011, n. 148 , l’Amministrazione può disporre nei confronti del personale avente qualifica dirigenziale il passaggio ad altro incarico di valore inferiore prima della prevista data di scadenza dell'incarico ricoperto. In tal caso, il dipendente conserva, sino alla predetta prevista data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia contemplata la compensazione finanziaria, anche a carico delle risorse, prioritariamente residue, del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi. Restano ferme le ipotesi di revoca degli incarichi indicate dalla legge, dai contratti nazionali ovvero nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale accertata. (103)

Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .


Note del Redattore:

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Titolo così sostituito dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Titolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 .

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Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16 e così ulteriormente modificato dall' art. 7 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "1. In attuazione dell'articolo 70, comma 2, dello Statuto e degli articoli 2, punto 4, e 3 della Sito esternol. 853/1973 , dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, l'Ufficio di Presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale e verifica se la spesa rientri nei limiti previsti dalla presente legge. A tal fine l'Ufficio di Presidenza, fatte salve le funzioni proprie in materia del Collegio o del Revisore dei Conti da istituirsi a cura del medesimo entro il 31 dicembre 2010, può avvalersi della collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 16. A decorrere dalla data di trasferimento del personale alla gestione autonoma dell'Assemblea legislativa, in tutte le fattispecie in cui la normativa preveda disposizioni in materia di spesa del personale, per l'Assemblea il valore di riferimento è quello relativo alla spesa per il proprio personale. I limiti di spesa fissati in leggi regionali sono sostituiti dai limiti fissati dalla presente legge salvo che le leggi successive non prevedano espressamente in senso contrario". Il presente comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma già modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .

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Articolo inserito dall' art. 7 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 .

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Comma inserito dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e successivamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 .

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Titolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma inserito dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 , già modificato dall' art. 12 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Lettera già sostituita dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23 .

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Lettera già sostituita dall' art. 1 della L.R. 7 luglio 2010, n. 10 e così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23 .

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Articolo inserito dall' art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 . Vedi quanto disposto in via transitoria dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 33/2016 . Vedi la proroga disposta dall'articolo 39 della L.R. 31/2019 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 .

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Comma così modificato dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Articolo così modificato dall' art. 25 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 12 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 . Vedi anche l'interpretazione autentica contenuta nell'articolo 1 della L.R. 19 aprile 2019, n. 5 . Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29 .

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Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 . Per l'interpretazione autentica del combinato disposto della presente lettera e della lettera d) ter del comma 2 del presente articolo vedi l'articolo 3 della L.R. 10/2014 . Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29 .

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Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 . Per l'interpretazione autentica del combinato disposto della presente lettera e della lettera d) bis del comma 2 del presente articolo vedi l'articolo 3 della L.R. 10/2014 . Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29 .

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Lettera inserita dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 , modificata dall' art. 1 della L.R. 28 febbraio 2012, n. 3 , così ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2014, n. 10 nel testo risultante dalla modifica di cui all'art. 1 della L.R. 10 luglio 2014, n. 15 .

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Comma inserito dall' art. 5 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Inserisce il comma 5 bis nell' art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .

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Comma così sostituito dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Il testo previgente aggiungeva un periodo al comma 10 dell' art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3 .

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Comma aggiunto dall' art. 6 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 38 . Modifica i commi 1 e 3 bis dell' art. 4 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38 .

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Alinea già modificato dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Lettera già modificata dall' art. 8 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 a far data dal 1° gennaio 2015.

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Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 a far data dal 1° gennaio 2015.

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .

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Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .

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Comma già modificato dall'art. 24 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27 e successivamente così modificato dall'art. 61 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 . Secondo quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo, dalla data di entrata in vigore della l.r. 8/2016 le denominazioni settore, servizio, ufficio sono sostituite dalle denominazioni previste dal presente comma.

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2017, n. 23 .