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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 20

Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.

Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2006

Art. 2.
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, definisce le linee di indirizzo strategico ed esercita le seguenti funzioni e competenze:
a) predisposizione ed approvazione dei piani di propria competenza;
b) definizione degli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
c) assunzione di atti d'indirizzo e coordinamento per l'integrazione delle funzioni fra ARPAL, Azienda Sanitaria Locale (ASL) e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia ambientale;
d) definizione delle modalità di esercizio della dipendenza funzionale dei Dipartimenti provinciali dell'ARPAL dalle Province;
e) definizione degli indirizzi per la redazione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 19;
f) definizione dei criteri e delle modalità, anche di partecipazione economica, con le quali Comuni e Comunità Montane si avvalgono di ARPAL;
g) emanazione di linee guida sulle modalità di effettuazione delle istruttorie in materia di rifiuti e bonifiche;
h) definizione del programma triennale dei controlli, dei monitoraggi ambientali e di versante, dello sviluppo delle reti di rilevamento e monitoraggio e degli Osservatori regionali;
i) emanazione degli indirizzi per la definizione delle tariffe e loro approvazione;
j) promozione della collaborazione e dell'integrazione con tutti i soggetti pubblici operanti nel settore della prevenzione collettiva e dei controlli ambientali;
k) coordinamento del sistema informativo ambientale regionale mediante:
1) approvazione del piano triennale ed annuale dello sviluppo del sistema e definizione delle sue linee evolutive nell'ambito del sistema informativo regionale;
2) definizione delle tipologie di dati e informazioni raccolti dagli Enti locali da rendere obbligatoriamente a disposizione del sistema;
3) emanazione di direttive sulla modalità di raccolta e messa a disposizione dei dati ambientali;
l) direzione e coordinamento delle attività di scambio di informazioni di interesse ambientale sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;
m) coordinamento del sistema regionale dell'educazione ambientale, approvazione e predisposizione dei progetti di interesse regionale;
n) definizione delle azioni regionali per assicurare l'accesso del pubblico all'informazione ambientale in attuazione della normativa comunitaria e nazionale vigente;
o) vigilanza e controllo sull'attività dell'ARPAL;
p) redazione, in collaborazione con ARPAL, della relazione sullo stato complessivo dell'ambiente ligure o sui vari comparti, comprensiva della relazione consuntiva sulle attività di controllo effettuate da ARPAL nel periodo di riferimento;
q) redazione, in collaborazione con ARPAL, della valutazione annuale della qualità dell'aria;
r) definizione ed aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale in funzione dei livelli nell'ambiente dei vari inquinanti dell'aria;
s) definizione dei contenuti della dipendenza funzionale del CFMI-PC dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile;
t) controllo sull'efficacia delle attività dell'ARPAL e sulla coerenza tra il programma annuale di cui all'articolo 27 e le linee di indirizzo strategico di cui al medesimo articolo.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Ambiente e dell'Assessore alla Sanità definisce, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali e le priorità strategiche delle attività di promozione e prevenzione della salute collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all’Sito esternoarticolo 9 della l. 132/2016 e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del sistema nazionale di cui all'articolo 10 della medesima legge. (73)

Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

3. Al fine di promuovere azioni d'integrazione programmatica con altri organismi che si occupano di promozione e tutela dell'ambiente e per elaborare proposte e programmi da sottoporre alla Giunta regionale, l'Assessore all'Ambiente convoca, almeno una volta all'anno, un'apposita Conferenza regionale, stimolando il contributo di enti, associazioni ambientaliste, organizzazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali.

Note del Redattore:

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Lettera sostituita dall' art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente sostituita dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 4, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "1. Presso l'ARPAL è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall' Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della Direttiva CEE n. 253/84 relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Comma così nuovamente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 5, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda.".

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "4. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Direttore Generale dell'ARPAL e alla Giunta regionale.".

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Comma abrogato dall'art. 6 , comma 7, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 8, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPAL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.".

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 9, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 10, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "8. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 7, lettere a) e d) al Direttore Generale e alla Giunta regionale.". Comma così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 11, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "9. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti all'atto della nomina del Collegio. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).".

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Articolo abrogato dall' art. 12 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 , salvo i commi indicati dal presente articolo e l'articolo 41. Articolo definitivamente abrogato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Nota soppressa (v. nota 20).

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Nota soppressa (v. nota 40).

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Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così sostitituito dall'art. 26 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 28 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 20)

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Alinea così modificato dall'art. 23 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .