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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 agosto 2006, n. 20

Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale.

Bollettino Ufficiale n. 12 del 9 agosto 2006

Art. 14.
(Direttore Generale)
1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAL, adotta tutti gli atti necessari a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee d'indirizzo della Giunta regionale. Il Direttore verifica, inoltre, il raggiungimento degli obiettivi assegnati specificatamente alle singole unità complesse ed ai Dipartimenti e invia alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto sull'attività dell'Agenzia relativo all'anno precedente che deve informare circa la realizzazione del programma annuale di cui all'articolo 27, nonché sul livello di realizzazione e funzionamento dei diversi sistemi informativi, reti di monitoraggio e osservatori di cui al Capo II, Titolo III.(80)

Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

2. Sono di esclusiva competenza del Direttore Generale:
a) l'adozione del regolamento di cui all'articolo 19;
b) la nomina del Direttore amministrativo e del Direttore Scientifico;
c) la nomina dei dirigenti responsabili di struttura; (44)

Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

d) l'adozione del bugdet annuale redatto sulla base dei programmi di cui alla presente legge e del bilancio di esercizio;
e) la predisposizione del programma annuale dei controlli di cui all'articolo 27;
f) l'adozione degli atti di amministrazione straordinaria o che, comunque, comportano variazioni allo stato patrimoniale dell'ARPAL.
3. Il Direttore Generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a sessantacinque anni;
b) diploma di laurea;
c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata esperienza ed elevata professionalità nel settore ambientale, derivante:
1) da attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni;
2) dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica ricavabile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni.(4)

Lettera sostituita dall' art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente sostituita dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

4. Non possono essere nominati Direttore generale coloro che incorrono nei casi di esclusione previsti per i Direttori generali delle Aziende sanitarie dall'Sito esternoarticolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421 ) e successive modificazioni ed integrazioni. Per tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni. Non possono inoltre ricoprire tale incarico i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dall'Sito esternoarticolo 8. comma 1, della l. 132/2016 . (5)

Comma sostituito dall' art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

.
5. Il rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata fino a cinque anni, rinnovabile. (6)

Comma già modificato dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

6. La retribuzione annua lorda non può eccedere l'importo della retribuzione annua media lorda riconosciuta dalla Regione Liguria ai Direttori Generali delle altre agenzie istituite con legge regionale.(81)

Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

7. La Giunta regionale definisce gli obiettivi annuali del Direttore Generale e ne verifica il raggiungimento, anche ai fini delle conseguenti determinazioni sulla corresponsione della componente variabile della retribuzione annua e in relazione alla risoluzione del contratto.
8. Il Direttore Generale con proprio atto individua il personale appartenente ad apposita unità organizzzativa facente capo allo stesso Direttore, che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.(82)

Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.


Note del Redattore:

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Lettera sostituita dall' art. 13 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e così ulteriormente sostituita dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall' art. 6 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 4, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "1. Presso l'ARPAL è istituito un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui un presidente e due componenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall' Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 (attuazione della Direttiva CEE n. 253/84 relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Comma così nuovamente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 5, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al comma 1 e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda.".

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 6, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "4. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Direttore Generale dell'ARPAL e alla Giunta regionale.".

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Comma abrogato dall'art. 6 , comma 7, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 8, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARPAL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.".

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 9, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma già modificato dall'art. 6, comma 10, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "8. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza prevista dal comma 7, lettere a) e d) al Direttore Generale e alla Giunta regionale.". Comma così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 6, comma 11, a decorrere da quanto previsto al successivo comma 12, della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "9. La Giunta regionale determina l'indennità spettante al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti all'atto della nomina del Collegio. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).".

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Articolo così sostituito dall' art. 18 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Articolo abrogato dall' art. 12 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 , salvo i commi indicati dal presente articolo e l'articolo 41. Articolo definitivamente abrogato dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Nota soppressa (v. nota 20).

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Nota soppressa (v. nota 40).

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Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così sostitituito dall'art. 26 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 28 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Lettera abrogata a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera b), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 20)

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Alinea così modificato dall'art. 23 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .