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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 12.
(Borse di studio)
1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, la Regione nei limiti delle risorse disponibili istituisce borse di studio da erogarsi nella misura massima del 70 per cento delle spese sostenute dalle famiglie e certificate, relative a (7)

Alinea così modificato dall' art. 23 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

:
a) iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica;
b) attività integrative inserite nel Piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica;
c) libri di testo.
1 bis. Il Piano regionale di cui all'articolo 57 può prevedere, in analogia a quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia di estinzione di crediti e di rimborsi di modesta entità, importi minimi di contributo liquidabili. Il contributo erogabile non può comunque essere inferiore a euro 20,00 (8)

Comma inserito dall' art. 23 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

.
2. La borsa di studio viene attribuita alle famiglie degli alunni su graduatorie decrescenti e differenziate in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare. A tal fine la Giunta regionale definisce:
a) l'entità massima della borsa di studio, di importo differenziato per i diversi ordini di scuola;
b) la soglia reddituale al di sotto della quale si determina la priorità in graduatoria e per la quale non viene applicata ai richiedenti la percentuale di incidenza;
c) la soglia massima reddituale.
3. Le graduatorie di cui al comma 2 sono da riferirsi ad ognuna delle tipologie di spesa definite dal comma 1, lettere a), b) e c). Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono indicate nel Piano regionale di cui all'articolo 57 anche in riferimento alle risorse vincolate trasferite dallo Stato. La concorrenza su più graduatorie non può, comunque, portare al superamento dell'entità massima della borsa di studio e non è consentita la partecipazione contestuale nelle graduatorie di cui al comma 1, lettere a) e b).La Giunta regionale annualmente ripartisce le risorse riferite alle borse di studio tra le diverse graduatorie. (42)

Comma così modificato dall' art 8 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14. Vedi anche norma transitoria prevista dal comma 2 del medesimo art. 8.

4. L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni. Il numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari disabili contribuisce a determinare, riducendola, la situazione reddituale riconosciuta ai fini del calcolo di cui al comma 2.
5. Le borse di studio, di cui alla Sito esternol. 62/2000 e i fondi per i libri di testo di cui al Sito esternodecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999 n. 320 (regolamento recante disposizioni di attuazione dell'Sito esternoarticolo 27 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 , sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo), sono erogati secondo le disposizioni ministeriali e le indicazioni del presente articolo.
6. Al fine di agevolare le famiglie di cui al comma 1, nonché per interventi straordinari tesi al superamento di situazioni di particolare disagio economico, la Regione assegna annualmente alle Istituzioni scolastiche che lo richiedono un fondo di emergenza per anticipare le borse di studio o per adottare interventi particolari di cui all'articolo 9, comma 3. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e l'entità del fondo.
7. La Regione, nella gestione dei contributi in riferimento alle graduatorie di cui al comma 1, si può avvalere anche degli Enti locali o delle I.S.A..

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma così sostituito dall' art. 94 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 15 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Alinea così modificato dall' art. 23 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Articolo così sostituito dall' art. 95 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Note soppresse. Vedi nota 70.

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Lettera così modificata dall' art. 10 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26 .

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Comma così modificato dall' art 8 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 . Vedi anche norma transitoria prevista dal comma 2 del medesimo art. 8.

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Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 . Vedi anche l'art. 49, c. 6, della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 che detta disposizioni relative alla fase di prima applicazione del presente articolo .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25.

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018,. n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dagli artt. 17 e 18 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera già modificata dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificata dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificata dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Lettera già sostituita dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , modificata dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così ulteriormente modificata dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Titolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014, ad eccezione degli artt. 53 e 54.

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Comma già modificato dall'art. 75 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R.5 dicembre 2018, n. 25 .

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Secondo quanto disposto dall' art. 83, comma 1, della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , i riferimenti alle province e ai Piani provinciali si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.

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Rubrica così sostituita dall'art. 16 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 18 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 18 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n 25 .

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Comma modificato dall'art. 20 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Rubrica così modificata dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .