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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 57.
(Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ogni tre anni, approva il Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo, con lo scopo di indirizzare le azioni della Regione e coordinare gli interventi degli Enti locali e delle Istituzioni scolastiche.
2. Il Piano regionale, provvede a garantire l'assolvimento del diritto all'istruzione e alla formazione per tutti gli studenti.(67)

Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

3. In particolare, il Piano regionale di cui al comma 1, deve contenere:
a) l'analisi della situazione regionale sul diritto allo studio del sistema scolastico;
b) i macro obiettivi che la Regione si pone per il triennio;
c) le azioni di indirizzo, coordinamento, supporto e sostegno alle Province sulle funzioni di loro competenza;
d) i criteri per indirizzare gli interventi a sostegno dei Comuni sulle funzioni di loro competenza;
e) la pianificazione degli interventi per l'edilizia scolastica con particolare riferimento a quella dei piccoli Comuni;
f) i criteri per riconoscere e sostenere i progetti proposti dalle I.S.A.;
g) i criteri per riconoscere e sostenere i Centri di formazione integrata e i progetti multisettoriali;
h) gli indirizzi generali per gli interventi di valenza regionale.
4. La Giunta regionale, secondo le linee del Piano triennale per il diritto allo studio, predispone annualmente gli atti necessari per raggiungere gli obiettivi del Piano, definendo i relativi interventi.
5. Alla scadenza del triennio, il Piano regionale è prorogato fino all'approvazione del nuovo atto da parte del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall' art. 8 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Comma così sostituito dall' art. 94 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 15 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Alinea così modificato dall' art. 23 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Articolo così sostituito dall' art. 95 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Note soppresse. Vedi nota 70.

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Lettera così modificata dall' art. 10 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26 .

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Comma così modificato dall' art 8 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 . Vedi anche norma transitoria prevista dal comma 2 del medesimo art. 8.

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Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 . Vedi anche l'art. 49, c. 6, della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 che detta disposizioni relative alla fase di prima applicazione del presente articolo .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25.

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018,. n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dagli artt. 17 e 18 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera già modificata dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificata dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificata dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .

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Lettera già sostituita dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 , modificata dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così ulteriormente modificata dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Titolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014, ad eccezione degli artt. 53 e 54.

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Comma già modificato dall'art. 75 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così nuovamente modificato dall'art. 13 della L.R.5 dicembre 2018, n. 25 .

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Secondo quanto disposto dall' art. 83, comma 1, della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , i riferimenti alle province e ai Piani provinciali si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.

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Rubrica così sostituita dall'art. 16 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 18 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 18 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n 25 .

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Comma modificato dall'art. 20 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .

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Rubrica così modificata dall'art. 13 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 25 .