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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12

Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari

Bollettino Ufficiale n. 8 del 31 maggio 2006

Art. 47.
(Istituzione del Fondo Regionale a favore della Non Autosufficienza)
1. Per realizzare le misure sociosanitarie a favore delle persone non autosufficienti, la Regione istituisce un apposito fondo, denominato Fondo per la Non Autosufficienza, quale componente del Fondo Regionale per le Politiche Sociosanitarie di cui all'articolo 57.
2. Il Fondo per la Non Autosufficienza finanzia prioritariamente le prestazioni sanitarie e sociosanitarie inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui all'allegato 1.C del Sito esternod.P.C.M. 29 novembre 2001 , l'assistenza territoriale domiciliare, l'assistenza residenziale e semiresidenziale di mantenimento.
3. Costituiscono fonti di finanziamento del Fondo per la Non Autosufficienza:
a) le risorse del Fondo Sanitario già destinate alle attività sociosanitarie di tipo domiciliare e residenziale di cui al comma 2 e le risorse derivate dagli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale finalizzate alla non autosufficienza;
b) una quota delle risorse del Fondo Regionale per le Politiche Sociali, trasferito dallo Stato ai sensi della Sito esternol. 328/2000 , da destinare alla non autosufficienza;
c) entrate regionali anche provenienti dalla fiscalità;
d) altre risorse provenienti da Fondazioni o donazioni.
4. Concorrono a definire l'ammontare complessivo del Fondo per la Non Autosufficienza anche i finanziamenti che i Comuni dedicano agli interventi di sostegno alla persona e alla famiglia e all'aiuto domestico familiare o altre prestazioni a favore dei non autosufficienti erogate in base alla presente legge, alla Sito esternol. 328/2000 e al Sito esternod.P.C.M. 14 febbraio 2001 .
5. Il Fondo per la Non Autosufficienza viene ripartito annualmente alle ASL e ai Comitati dei Sindaci di Distretto Sociosanitario per le attività individuate dai Piani di Distretto Sociosanitario, con particolare riferimento alle azioni definite ai commi 2 e 4 e secondo le indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale.
6. La Giunta regionale emana specifici indirizzi per il riparto di cui al comma 5, per garantire alla cittadinanza:
a) accessibilità e uniformità di benefici a parità di bisogno;
b) riqualificazione e riequilibrio dell'offerta assistenziale per rispondere alla domanda territoriale con continuità e senza alimentare le liste di attesa;
c) equità nel concorso alla spesa, laddove richiesto.
7. Il Fondo per la Non Autosufficienza erogato dalla Regione, per le parti ricomprese nei bilanci ordinari dei Comuni e delle ASL, ha destinazione vincolata alle attività indicate all'articolo 46 e al presente articolo.

Note del Redattore:

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Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa.(vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 71)

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Nota sopresssa (vedi nota 71)

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Nota soppressa (vedi nota 72)

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Comma così sostituito dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Aggiunge il comma 10 bis all' art. 3 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20 .

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Inseriva il comma 3 bis nell' art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (vedi nota 77).

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Nota soppressa (vedi nota 77)

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Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023. n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 79)

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 82)

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 71).

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Nota soppressa (v. nota 83)

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Nota soppressa (v. nota 83)

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Nota soppressa (v. nota 83)

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(Nota soppressa (. nota 83)

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Comma modificato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi norma transitoria contenuta nell'articolo 24 della medesima legge . Articolo ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .