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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12

Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari

Bollettino Ufficiale n. 8 del 31 maggio 2006

Art. 46.
(Valutazione della non autosufficienza e prestazioni correlate)
1. Sono definite non autosufficienti le persone con grave disabilità permanente impossibilitate a svolgere le funzioni della vita quotidiana e quelle dedicate alla cura della persona, con difficoltà nelle relazioni umane e sociali, nelle attività strumentali, nella mobilità e nell'uso dei mezzi di comunicazione.
2. La valutazione della non autosufficienza è effettuata da apposite Unità Multiprofessionali appartenenti ai servizi sociosanitari regionali di cui fanno parte il medico di medicina generale, medici specialisti nelle discipline cliniche oggetto della disabilità, personale sanitario dell'area infermieristica e della riabilitazione e assistenti sociali, utilizzando apposite metodologie che valutano le funzioni di cui al comma 1. Per l'area della disabilità in età giovanile e adulta sono inserite nelle Unità Multiprofessionali anche psicologi ed educatori.
3. Le Unità Multiprofessionali procedono alla valutazione multidimensionale accertando con modalità omogenee, riconosciute dall'O.M.S. e rese applicative dalla Regione:
a) lo stato di salute funzionale organico;
b) le condizioni cognitive e comportamentali e relazionali;
c) la situazione socio-ambientale e familiare.
4. A favore della persona non autosufficiente viene predisposto dall'Unità Multiprofessionale un Piano Individualizzato di Assistenza (P.I.A.), in cui sono evidenziate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare e le verifiche sulla efficacia delle azioni svolte.
5. Il P.I.A. è affidato al responsabile del caso, individuato all'interno del servizio che ha la competenza prevalente nell'ambito delle misure adottate. Il responsabile del caso interagisce con la persona assistita, con i familiari e con la rete assistenziale per assicurare le risorse necessarie alla realizzazione del P.I.A.
6. Ai fini di quanto stabilito nel presente articolo, le Conferenza dei Sindaci e l'ASL, provvedono affinché siano presenti in ciascun Distretto Sociosanitario:
a) accesso integrato alle prestazioni per la non autosufficienza con informazione e consulenza sui servizi erogabili dalla rete assistenziale;
b) unità di Valutazione Multiprofessionale;
c) attività domiciliari, semiresidenziali, residenziali;
d) elenco del personale per l'aiuto familiare;
e) registro delle persone non autosufficienti.

Note del Redattore:

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Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa.(vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 71)

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Nota sopresssa (vedi nota 71)

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Nota soppressa (vedi nota 72)

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Comma così sostituito dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Aggiunge il comma 10 bis all' art. 3 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20 .

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Inseriva il comma 3 bis nell' art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (vedi nota 77).

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Nota soppressa (vedi nota 77)

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Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023. n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 79)

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 82)

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 71).

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Nota soppressa (v. nota 83)

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Nota soppressa (v. nota 83)

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Nota soppressa (v. nota 83)

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(Nota soppressa (. nota 83)

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Comma modificato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi norma transitoria contenuta nell'articolo 24 della medesima legge . Articolo ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .