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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12

Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari

Bollettino Ufficiale n. 8 del 31 maggio 2006

Art. 37.
(Disposizioni per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap)
1. La Regione, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Sito esternocapo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 ), con proprio regolamento, disciplina le procedure per l'accertamento dell'invalidità civile, della condizione di handicap e di disabilità, prevedendo la semplificazione dei procedimenti.
2. In base alla Sito esternolegge 9 marzo 2006 n. 80 (conversione in legge, con modificazioni, del Sito esternodecreto legge 10 gennaio 2006 n. 4 , recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione) le procedure di accertamento sanitario di cui all'Sito esternoarticolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 (modifiche ed integrazioni all'Sito esternoarticolo 3 del decreto legge 30 maggio 1988 n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 26 luglio 1988 n. 291 , e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, e le procedure di accertamento per l'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della Sito esternolegge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni, sono effettuate dalle apposite Commissioni in unica forma, sede e data.
2 bis. La Giunta regionale definisce le procedure di accertamento di cui al comma 2 al fine di uniformare la composizione delle Commissioni a livello aziendale, perseguire la semplificazione procedurale e accelerare i tempi di riconoscimento dell'invalidità (18)

Comma inserito dall' art. 23 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57 .

.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono effettuati entro trenta giorni decorrenti dalla domanda dell'interessato e, entro quindici giorni, per le patologie oncologiche come disposto dalla Sito esternol. 80/2006 ; per tali patologie la certificazione rilasciata dalle Commissioni produce effetti immediati, fatta salva la possibilità per la Commissione Medica di Verifica, di sospenderne gli effetti nei casi previsti dalla legge.
4. Le Commissioni di cui al comma 2, nel caso di patologie menomanti, stabilizzate o ingravescenti, o che richiedano ricoveri in ospedale prolungati o ripetuti o degenza prolungata in strutture sociosanitarie, su istanza dell'interessato, possono esprimere le proprie valutazioni sulla base della sola documentazione sanitaria, purchè rilasciata da struttura pubblica.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di concessione e di erogazione di trattamenti economici agli invalidi civili e alle categorie assimilate la Regione si avvale dell'INPS a norma della legge regionale 2 aprile 2001 n. 7 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1999 n. 5 ).
6. L'INPS comunica ai Comuni, osservando le norme sulla tutela della privacy, i destinatari di trattamenti economici di cui all'Sito esternoarticolo 24 della l. 328/2000 anche per consentire l'inserimento di tali prestazioni nei progetti personalizzati a favore delle persone con disabilità, di cui alla presente legge.

Note del Redattore:

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Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa.(vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 71)

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Nota sopresssa (vedi nota 71)

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Nota soppressa (vedi nota 72)

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Comma così sostituito dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Aggiunge il comma 10 bis all' art. 3 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20 .

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Inseriva il comma 3 bis nell' art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (vedi nota 77).

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Nota soppressa (vedi nota 77)

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Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023. n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 79)

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 82)

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 71).

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Nota soppressa (v. nota 83)

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Nota soppressa (v. nota 83)

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Nota soppressa (v. nota 83)

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(Nota soppressa (. nota 83)

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Comma modificato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi norma transitoria contenuta nell'articolo 24 della medesima legge . Articolo ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .