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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12

Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari

Bollettino Ufficiale n. 8 del 31 maggio 2006

Art. 36.
(Politiche sociali a favore della salute mentale)
1. Le ASL adottano iniziative affinchè i Dipartimenti di Salute Mentale assicurino sul proprio territorio un raccordo tecnico operativo con i Distretti Sociosanitari, promuovendo altresì all'interno dei Distretti, l'integrazione tra interventi sanitari e sociosanitari con le prestazioni sociali, ai fini di realizzare programmi di inclusione sociale, con particolare riferimento alla lotta allo "stigma" della malattia mentale.
2. Il Distretto Sociosanitario, nei programmi integrati sociosanitari di cui all'articolo 10, comma 2, in coerenza con gli indirizzi del Progetto Obiettivo "Tutela salute mentale 1998-2000" e le linee di indirizzo regionali, collabora con il Dipartimento Salute Mentale, responsabile del governo clinico, alle attività per:
a) migliorare la qualità della vita dei pazienti psichiatrici e delle famiglie;
b) sostenere e potenziare l'assistenza domiciliare e i progetti di auto aiuto in collaborazione con le associazioni dei familiari dei pazienti;
c) favorire l'"identità personale" del paziente psichiatrico attraverso l'inserimento o il reinserimento in attività di qualificazione professionale e di avvio al lavoro, utilizzando anche strumenti facilitanti quali borse di lavoro, inserimenti protetti in piccole aziende artigianali e cooperative sociali;
d) potenziare l'utilizzo dei centri diurni e promuovere progetti di residenzialità assistita;
e) diminuire le liste di attesa per la residenzialità;
f) sostenere, anche con la collaborazione dei giudici tutelari, lo sviluppo dell'istituto degli amministratori di sostegno.
3. Per favorire l'operatività di cui al comma 2, il Dipartimento di Salute Mentale e l'Unità Distrettuale di cui all'articolo 10, comma 6, adottano la metodologia dell'approccio e della valutazione multidimensionale sociosanitaria, collaborando con i Medici di Medicina Generale e utilizzando, per i casi di comorbilità, anche l'apporto di altri servizi del Distretto Sociosanitario.

Note del Redattore:

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Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa.(vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 71)

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Nota sopresssa (vedi nota 71)

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Nota soppressa (vedi nota 72)

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Comma così sostituito dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Aggiunge il comma 10 bis all' art. 3 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20 .

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Inseriva il comma 3 bis nell' art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (vedi nota 77).

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Nota soppressa (vedi nota 77)

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Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023. n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 79)

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 82)

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 71).

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Nota soppressa (v. nota 83)

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Nota soppressa (v. nota 83)

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Nota soppressa (v. nota 83)

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(Nota soppressa (. nota 83)

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Comma modificato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi norma transitoria contenuta nell'articolo 24 della medesima legge . Articolo ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .