Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12

Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari

Bollettino Ufficiale n. 8 del 31 maggio 2006

Art. 32.
(Politiche a favore dei minori)
1. I Comuni, singoli e nelle forme associative di cui al Titolo II, organizzano attività a favore dei minori e della famiglia perseguendo sistemi di welfare ispirati alla Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della Sito esternolegge 27 maggio 1991 n. 176 . Per le prestazioni a favore dei minori i Comuni tengono conto anche degli indirizzi della Sito esternolegge 28 agosto 1997 n. 285 (disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e della Sito esternolegge 3 agosto 1998 n. 269 (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù).
2. Le ASL, in collaborazione con i Comuni e con le Istituzioni scolastiche, assicurano, attraverso i consultori pubblici e quelli privati accreditati, programmi di sostegno, informazione e formazione per i giovani sui temi della sessualità e sulla procreazione responsabile, sul ruolo della famiglia e sulle responsabilità genitoriali, con particolare riferimento ai diritti della donna in stato di gravidanza, nonché sui servizi sociali e sociosanitari a favore dei minori.
3. La Regione promuove e sostiene iniziative socio-educative innovative per la diffusione di "città sostenibili per i bambini" promosse dalle Amministrazioni locali, da soggetti del Terzo Settore e da altri organismi, anche a carattere internazionale che si occupano dell'infanzia e provvede alla redazione di rapporti, almeno biennali, sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel territorio ligure.
4. La Regione promuove, altresì, l'organizzazione di centri e spazi di aggregazione educativo-ricreativa per minori in età scolare, adolescenti e giovani, anche per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e le forme di disagio e di emarginazione giovanile.
5. La Regione favorisce gli scambi di esperienze di volontariato, di servizio civile e di attività socio-culturali rivolte ai giovani. Nella programmazione delle politiche a favore dell'adolescenza e dei giovani coinvolge le associazioni maggiormente rappresentative delle realtà giovanili e delle associazioni familiari.
6. La Regione promuove iniziative che favoriscono la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, ai fini della conciliazione di tempi di lavoro e di periodi di sospensione dell'attività lavorativa con i tempi di cura della famiglia, dei figli minori e dei familiari disabili o anziani.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 70)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.(vedi nota 70)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 70)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 70)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 70)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 71)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota sopresssa (vedi nota 71)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 72)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Aggiunge il comma 10 bis all' art. 3 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Inseriva il comma 3 bis nell' art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 77).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 77)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023. n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 79)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 82)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 71).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 83)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 83)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 83)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa (. nota 83)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi norma transitoria contenuta nell'articolo 24 della medesima legge . Articolo ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .