Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12

Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari

Bollettino Ufficiale n. 8 del 31 maggio 2006

Art. 3.
(Destinatari dei diritti di cittadinanza sociale)
1. Accedono ai servizi, alle prestazioni, alle provvidenze economiche del sistema integrato di promozione e di protezione sociale tutte le persone residenti nel territorio della Regione.
2. I servizi, le prestazioni e le provvidenze di cui al comma 1 sono estesi anche a persone e famiglie presenti nel territorio della Regione, che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) stranieri con permesso umanitario di cui all'Sito esternoarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche ed integrazioni, e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo, con particolare riferimento alle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
b) minori di qualsiasi nazionalità;
c) richiedenti asilo per la durata del permesso emesso nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell' Sito esternoarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004 n. 303 (regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato), nonché durante il tempo dell'autorizzazione prefettizia a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale a norma dell'Sito esternoarticolo 17 del d.P.R. 303/2004 ;
d) stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione relativa allo Sito esternostatuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata ai sensi della Sito esternolegge 24 luglio 1954 n. 722 , e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 secondo le procedure previste dal Sito esternodecreto legge 30 dicembre 1989 n. 416 (norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 febbraio 1990 n. 39 , modificato dalla Sito esternolegge 30 luglio 2002 n. 189 .
3. Alle persone dimoranti nel territorio della Regione sono erogati interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le indicazioni del Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25.
4. Ai fini della presente legge gli interventi e i servizi destinati ai componenti delle famiglie, specie se anziani, disabili, minori, sono estesi ai componenti dei nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozioni, tutela e da altri vincoli solidaristici, purchè aventi una convivenza abituale e continuativa nella stessa dimora.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 2, comma 3, della l. 328/2000 , accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni del sistema integrato, le persone in condizione di povertà, o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità involontaria di ordine fisico e psichico, nonché i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per i quali si rendano necessari interventi assistenziali.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 70)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.(vedi nota 70)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 70)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 70)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 70)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 71)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota sopresssa (vedi nota 71)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 72)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Aggiunge il comma 10 bis all' art. 3 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Inseriva il comma 3 bis nell' art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 77).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 77)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023. n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 79)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 82)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 71).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 83)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 83)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 83)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(Nota soppressa (. nota 83)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi norma transitoria contenuta nell'articolo 24 della medesima legge . Articolo ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .