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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 maggio 2006, n. 12

Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari

Bollettino Ufficiale n. 8 del 31 maggio 2006

Art. 17.
(Ruolo del Terzo Settore)
1. I Comuni, attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, riconoscono e agevolano il ruolo del Terzo Settore anche attraverso forme di concertazione per l'emanazione degli atti derivanti dalla presente legge.
2. I soggetti di cui al comma 1, per realizzare le attività sociali e sociosanitarie, stipulano contratti, convenzioni, accordi, protocolli di intesa con i soggetti del Terzo Settore e con le loro forme associative.
3. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore per le finalità di cui alla presente legge: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli organismi della cooperazione sociale, le imprese sociali, le fondazioni, gli enti di patronato e altri soggetti di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 4, della l. 328/2000 .
4. E' istituita presso la struttura regionale competente la Consulta Regionale del Terzo Settore costituita da:
a) l'Assessore regionale competente;
b) un rappresentante del Forum Regionale del Terzo Settore;
c) un rappresentante della Consulta regionale della Famiglia;
d) tre componenti per le associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale maggiormente rappresentative sul territorio ligure;
e) tre componenti per le associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
f) tre componenti per le cooperative sociali tra quelle iscritte all'Albo regionale individuati anche attraverso le relative associazioni di rappresentanza regionale;
g) un rappresentante dei Centri di Servizio per il volontariato;
h) tre rappresentanti dei Comuni nominati dall'ANCI;
i) un rappresentante delle Province nominato dall'URPL;
j) un rappresentante delle Comunità Montane nominato dall'UNCEM;
k) due rappresentanti degli enti facenti capo alle Confessioni religiose di cui all'articolo 18 (5)

Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

.
5. I componenti della Consulta, di cui al comma 4, restano in carica per l'intera durata della legislatura (6)

Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

.
6. L'Organismo associativo unitario regionale di rappresentanza partecipa alla programmazione regionale sociale secondo le forme definite dalla presente legge (7)

Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

.
7. Per l'affidamento dei servizi alla persona, ivi comprese le attività per l'inserimento al lavoro, ai soggetti del Terzo Settore si applicano i contenuti del Sito esternodecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 (atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'Sito esternoarticolo 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328 ), ovvero la specifica normativa in materia di cooperazione sociale, associazioni di promozione sociale e volontariato.

Note del Redattore:

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Comma modificato dall'art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 2, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così modificato dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa.(vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 70)

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Nota soppressa (vedi nota 71)

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Nota sopresssa (vedi nota 71)

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Nota soppressa (vedi nota 72)

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Comma così sostituito dall' art. 43 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 3 novembre 2009, n. 47 .

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Aggiunge il comma 10 bis all' art. 3 della L.R. 30 luglio 1999, n. 20 .

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Inseriva il comma 3 bis nell' art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (vedi nota 77).

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Nota soppressa (vedi nota 77)

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Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023. n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 79)

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 82)

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Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 .

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Nota soppressa (v. nota 71).

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Nota soppressa (v. nota 83)

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Nota soppressa (v. nota 83)

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Nota soppressa (v. nota 83)

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(Nota soppressa (. nota 83)

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Comma modificato dall'art. 12 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 19 luglio 2013, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Vedi norma transitoria contenuta nell'articolo 24 della medesima legge . Articolo ulteriormente sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .