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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 maggio 2006, n. 10

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale

Bollettino Ufficiale n. 7 del 24 maggio 2006

Art. 1.
(Finalità e principi)
1. La presente legge, in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28 (riforma della disciplina in materia di attività cinematografica), disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività. Detta, inoltre, norme per l'istituzione della Film Commission regionale della Liguria e della mediateca regionale.
2. La Regione favorisce la più adeguata presenza del pubblico, promuovendo la migliore distribuzione, qualificazione e sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio attraverso:
a) lo sviluppo e l'innovazione della rete di sale cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
b) lo sviluppo del pluralismo e la tutela dell'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
c) la valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.
TITOLO I
DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO IN LIGURIA
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema - teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale adeguato, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche. Non sostanzia la nozione di arena lo spazio occupato per attività stagionale, non delimitato fisicamente da transenne, cordoli o altro mezzo idoneo a trattenere il pubblico e privo di posti a sedere; 5)

Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

e) per cinecircolo e cinestudio, uno spazio, destinato a proiezioni per una utenza a carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza.
Art. 3.
(Sviluppo e qualificazione dell'esercizio dell'attività cinematografica)
1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio dell'attività cinematografica sulla base dei seguenti principi:
a) favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana e la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
c) salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei Comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce i criteri per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili e spazi da destinarsi all'attività cinematografica, nonché alla ristrutturazione o ampliamento degli esercizi già attivi alla data di entrata in vigore della presente legge o autorizzati successivamente.
Art. 4.
(Criteri per il rilascio delle autorizzazioni)
1. La Giunta regionale stabilisce i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, tenendo conto:
a) del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio sovracomunale, provinciale e interprovinciale;
b) della differenziazione fra le varie tipologie di sale ed arene cinematografiche;
c) dell'ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;
d) dell'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e di arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b);
e) della dimensione, qualità e completezza dell'offerta nel bacino d'utenza;
f) delle caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso.
2. La Giunta regionale disciplina inoltre:
a) il livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
b) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale inferiori a n. 100 posti e per i cinecircoli e cinestudi;
b bis) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le arene operanti nei comuni sprovvisti di altre sale cinematografiche, compresi gli spazi occupati per attività stagionale, non delimitati fisicamente da transenne, cordoli o altro mezzo idoneo a trattenere il pubblico e privi di posti a sedere, che effettuano proiezioni gratuite di opere – eccetto documentari – prodotte da almeno cinque anni e in numero non superiore a otto a stagione, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d); (6)

Lettera inserita dall'art. 9 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

c) le modalità di presentazione delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, la documentazione necessaria e le modalità di effettuazione dell'istruttoria.
3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e costituisce riferimento per le scelte delle Province e dei Comuni in materia di pianificazione territoriale.(7)

Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

Art. 5.
(Nucleo tecnico regionale)
1. La Regione istituisce un Nucleo tecnico con funzioni consultive e per il rilascio dei pareri ai Comuni per le autorizzazioni di cui all'articolo 6.(8)

Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

2. Il Nucleo tecnico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per tre anni, ed è composto da:
a) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di spettacolo, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio;
e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
f) un rappresentante della Delegazione Regionale Ligure dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.);
g) un rappresentante dell'Unione delle Camere di Commercio della Liguria. Svolge le funzioni di segretario del Nucleo un funzionario della Regione. (9)

Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

3. Il Nucleo tecnico regionale opera a titolo gratuito. (10)

Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

4. Il Nucleo tecnico regionale adotta proprie norme di funzionamento.
Art. 6.
(Rilascio delle autorizzazioni)
1. Le autorizzazioni alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività o autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rilasciate dal Comune competente per territorio, previo parere favorevole del Nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 5.
1 bis. Ai comuni che rilasciano le autorizzazioni spettano i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme di cui alla presente legge.(11)

Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2.

Art. 7.
(Monitoraggio del sistema dell'offerta cinematografica)
1. La Regione al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, provvede a realizzare un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei Comuni e delle Camere di Commercio, nonché della collaborazione dell'A.G.I.S..(13)

Comma così modificato dall'art. 149 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

2. La Struttura regionale competente in materia di spettacolo predispone un rapporto annuale sull'andamento e sulle tendenze dei consumi cinematografici, da presentare alla competente commissione consiliare di norma entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
TITOLO II
FILM COMMISSION REGIONALE E MEDIATECA REGIONALE
Art. 8.
(Istituzione della Film Commission regionale)
1. E' istituita la Film Commission regionale. La Film Commission regionale è una associazione tra enti promossa e sostenuta direttamente dalla Regione Liguria e dai Comuni capoluogo, che possono essere soci fondatori. Possono, altresì, aderire, in qualità di soci fondatori, le Film Commission esistenti sul territorio al momento dell'approvazione della presente legge, nonché altri soggetti pubblici e privati.(14)

Comma così modificato dall'art. 149 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

2. La Film Commission regionale, anche di concerto con istituzioni nazionali, provvede a:
a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attrarre in Liguria le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane e estere;
b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza della Liguria;
c) coordinare le iniziative del settore cinematografico e televisivo in Liguria, tra cui festival, promozione del territorio all'estero, studio e ricerca;
d) valorizzare il patrimonio storico-culturale della mediateca regionale.
3. La Giunta regionale elabora lo schema di statuto che regolamenta la Film Commission regionale.
3 bis. La Regione concede contributi annuali a favore della Film Commission sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale e tenuto conto dei programmi di attività presentati dalla Film Commission. (15)

Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Art. 9.
1. Al fine di favorire la conservazione e la fruizione del materiale cinematografico e video di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare riguardo a quello attinente la Liguria, è istituita la mediateca regionale.
2. La mediateca:
a) cura l'acquisizione e la conservazione del materiale di cui al comma 1;
b) promuove rapporti di scambio con cineteche ed istituti nazionali e stranieri;
c) promuove ed agevola la collaborazione fra le videoteche e gli archivi visivi esistenti sul territorio.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, si può provvedere anche con specifiche convenzioni, con soggetti pubblici e privati.
4. La Regione può prevedere di disporre specifici interventi economici a favore della mediateca per le finalità previste dal comma 2 e sulla base della disponibilità di bilancio.
TITOLO III
INTERVENTI REGIONALI PER INIZIATIVE DI PARTICOLARE RILIEVO
Art. 10.
(Interventi specifici a favore dello spettacolo cinematografico)(4)

Vedi norma transitoria per l'anno 2013 di cui all'art. 7 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 .

1. La Regione sostiene l'attività del circuito dei Cinema d'essai quale strumento fondamentale di promozione della cultura cinematografica in Liguria e la realizzazione di Festival cinematografici di alto livello.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di presentazione delle istanze.
3. La Regione può stipulare con la delegazione regionale ligure dell'Associazione Generale Italiana per lo Spettacolo convenzioni dirette alla realizzazione di iniziative di promozione culturale ed educativa per la valorizzazione della cultura cinematografica, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
Art. 11.
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di particolare rilievo nell'ambito dell'attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura, nonché quelle volte alla promozione e valorizzazione turistica del territorio attraverso l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro per la realizzazione degli eventi nel territorio regionale e a soggetti pubblici per l'allestimento dei medesimi. (3)

Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16, successivamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

2. Le iniziative di cui al comma 1 debbono presentare caratteristiche tali da recare lustro all'immagine della Regione o rivestire un particolare interesse per le tematiche affrontate o per il livello di partecipazione previsto.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità degli interventi regionali nonché l’intensità degli stessi, definendo altresì i parametri per l’individuazione delle iniziative di cui al comma 1. (18)

Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Art. 11 bis.
(Fruizione delle sale cinematografiche a scopo didattico-educativo) (1)

Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 25 novembre 2009, n. 55 .

1. La Regione Liguria sostiene finanziariamente la realizzazione di programmi culturali diretti all'approfondimento di conoscenze cinematografiche, musicali, teatrali, storiche, scientifiche degli studenti di ogni ordine e grado, attraverso la proiezione di supporti sia digitali, sia analogici nelle sale cinematografiche liguri.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la modalità di accesso ai finanziamenti, di cui al comma 1, anche prevedendo la stipula di apposita convenzione tra la Regione Liguria, l'AGIS - Delegazione regionale ligure e l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria.
Art. 11ter
(Sostegno all’Associazione Festival della Scienza)(20)

Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

1. La Regione può sostenere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’Associazione Festival della Scienza, della quale la Regione è socio fondatore, per le sue attività e per la loro diffusione sul territorio regionale, dietro presentazione del programma delle medesime.
2. Per la concessione di detto sostegno non trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) e successive modificazioni e integrazioni e l’articolo 11 della presente legge.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E ABROGATIVE
Art. 12.
(Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 13.
(Norma transitoria)
1. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Nucleo tecnico regionale di cui all'articolo 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale approva i criteri di cui all'articolo 4 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il rapporto di cui all'articolo 7, comma 2, è presentato entro l'anno successivo all'attivazione del sistema informativo di cui al comma 1 del medesimo articolo.
4. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di gestione e valorizzazione della mediateca.
Art. 14.
(Abrogazioni)
1. L'articolo 21 (Cineteca regionale) della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 (norme per la promozione culturale) e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Note del Redattore:

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Rubrica già modificata dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 , successivamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Vedi norma transitoria per l'anno 2013 di cui all'art. 7 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .