Legge regionale 3 maggio 2006, n. 10
Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale
Bollettino Ufficiale n. 7 del 24 maggio 2006
Art. 11.
(Contributi per iniziative di particolare rilievo)(2)
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di particolare rilievo nell'ambito dell'attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura, nonché quelle volte alla promozione e valorizzazione turistica del territorio attraverso l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro per la realizzazione degli eventi nel territorio regionale e a soggetti pubblici per l'allestimento dei medesimi. (3)
2. Le iniziative di cui al comma 1 debbono presentare caratteristiche tali da recare lustro all'immagine della Regione o rivestire un particolare interesse per le tematiche affrontate o per il livello di partecipazione previsto.
3. (Omissis) (17)
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità degli interventi regionali nonché l’intensità degli stessi, definendo altresì i parametri per l’individuazione delle iniziative di cui al comma 1. (18)
5. (Omissis) (19)
Note del Redattore:
Rubrica già modificata dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .
Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 , successivamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .