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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 maggio 2006, n. 10

Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale

Bollettino Ufficiale n. 7 del 24 maggio 2006

Art. 11.
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di particolare rilievo nell'ambito dell'attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura, nonché quelle volte alla promozione e valorizzazione turistica del territorio attraverso l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati non aventi scopo di lucro per la realizzazione degli eventi nel territorio regionale e a soggetti pubblici per l'allestimento dei medesimi. (3)

Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16, successivamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

2. Le iniziative di cui al comma 1 debbono presentare caratteristiche tali da recare lustro all'immagine della Regione o rivestire un particolare interesse per le tematiche affrontate o per il livello di partecipazione previsto.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità degli interventi regionali nonché l’intensità degli stessi, definendo altresì i parametri per l’individuazione delle iniziative di cui al comma 1. (18)

Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .


Note del Redattore:

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Rubrica già modificata dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 .

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Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 , successivamente modificato dall'art. 30 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 40 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Vedi norma transitoria per l'anno 2013 di cui all'art. 7 della L.R. 13 giugno 2013, n. 16 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .

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Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 2 .