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Legge regionale 31 marzo 2006, n. 7

Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione

Bollettino Ufficiale n. 4 del 5 aprile 2006

Art. 3.
(Organi e funzioni)
1. Sono organi degli IRCCS:
a) il Consiglio di indirizzo e verifica, al quale spettano funzioni di indirizzo e controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche degli enti ed alla valorizzazione delle loro funzioni di ricerca, nonché in ordine allo svolgimento di attività strumentali alle finalità istituzionali degli IRCCS;
b) il Direttore generale, cui spetta la responsabilità complessiva della gestione;
c) il Direttore scientifico, cui compete la responsabilità e la gestione dell'attività di ricerca degli IRCCS, in coerenza con i programmi nazionali e regionali in materia, nei limiti delle risorse assegnate;
d) il Collegio sindacale, con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile.
1 ter. Il collegio di Direzione è composto da:
a) il direttore generale, che lo presiede e ne determina l'attività;
b) il direttore sanitario;
c) il direttore amministrativo;
d) il direttore scientifico;
e) i direttori dei dipartimenti sanitari;
f) il responsabile dell'area infermieristica;
g) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;
h) un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla Sito esternolegge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) ad eccezione dell'area infermieristica di cui alla lettera f).I responsabili di cui alle lettere g) e h) sono individuati dal direttore generale con procedure elettive definite dalla Giunta regionale (3)

Comma inserito dall' art. 24 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57 .

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2. Le direttive di cui all'articolo 2 definiscono le funzioni degli organi di cui al comma 1, secondo i principi della normativa statale in materia.
3. Il Consiglio di indirizzo e verifica è nominato dalla Regione, resta in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali, sentito il Ministro della Salute, con funzione di presidente, uno dal Ministro della Salute ed uno dal Comune di Genova.
4. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie, vigente alla data della nomina, e ad esso si applicano gli articoli 3 e 3 bis del Sito esternodecreto legislativo 10 dicembre 1992 n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e successive modifiche.
5. Il Direttore scientifico è nominato dal Ministro della Salute sentita la Regione.
6. Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore generale degli IRCCS, resta in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali con funzione di presidente, uno nominato dal Ministro della Salute ed uno dal Comune di Genova (4)

Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26 .

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7. La Giunta regionale approva lo schema dei contratti tra IRCCS, Direttore generale e Direttore scientifico per quest'ultimo d'intesa con il Ministero della Salute (5)

Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 26 .

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