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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006).

Bollettino Ufficiale n. 1 del 25 gennaio 2006

Art. 25.
(Definizione del settore regionale allargato)
1. Per l'anno 2006 la Giunta regionale entro il 31 marzo con proprio provvedimento individua gli Enti costituenti il settore regionale allargato.
2. Per gli anni successivi il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro il 31 marzo.

Note del Redattore:

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Sostituisce la voce numero d'ordine 17 della tariffa allegata alla L.R. 27 dicembre 1994, n. 66 .

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Comma così modificato dall' art. 23 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 .

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Sostituisce il comma 1 dell' art. 10 della L.R. 4 febbraio 2005, n. 3 . Vedi Sito esternosentenza della Corte Costituzionale 22 novembre 2018, n. 209 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 47 del 28 novembre 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 3/2005 .

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Inserisce l' art. 2 bis nella L.R. 28 novembre 2005 n. 17 .

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Tabella così sostituita dall' art. 1 della L.R. 17 agosto 2006, n. 22 .

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Nota soppressa. Vedi nota 11.

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Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 febbraio 2021, n. 1 a partire dal 1° gennaio 2021.

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Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 febbraio 2021, n. 1 a partire dal 1° gennaio 2021.

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Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 febbraio 2021, n. 1 a partire dal 1° gennaio 2021.

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Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 24 febbraio 2021, n. 1 a partire dal 1° gennaio 2021.