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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 16 aprile 2004, n. 9

Testo Unico degli interventi regionali per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana

Bollettino Ufficiale n. 5 del 12 maggio 2004

Art. 5.
(Borse di studio)
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale bandisce annualmente il concorso "27 gennaio: Giorno della Memoria" rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali della Regione, per l'assegnazione di quindici borse di studio (5)

Comma modificato dall' art. 9 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

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3. Il concorso consiste nella presentazione di elaborati artistici a carattere letterario, musicale, fotografico, teatrale, anche avvalendosi di supporti informatici e multimediali.
4. Al concorso possono partecipare gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni degli istituti secondari di secondo grado, statali e non statali della Regione, con prove individuali o collettive; l'Ufficio di Presidenza provvede alla trasmissione del bando alla Direzione scolastica regionale e agli istituti scolastici interessati (7)

Comma modificato dall' art. 9 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

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5. Ai primi quindici classificati è assegnato un premio in denaro pari a euro 1.500,00, e un viaggio di studio presso uno dei luoghi simbolo della "shoah"; al viaggio partecipano, in qualità di testimoni o eredi della memoria, fino a quattro rappresentanti delle associazioni interessate e un esperto storico per la contestualizzazione degli eventi. Al viaggio partecipano, in qualità di accompagnatori, una rappresentanza di docenti di riferimento degli studenti vincitori in numero non superiore a cinque e i dipendenti dell’Assemblea Legislativa, in numero non superiore a tre. Al pellegrinaggio partecipa altresì una delegazione di Consiglieri in rappresentanza dell’Ente; nel caso in cui uno o più Consiglieri assumano funzioni di accompagnatore, gli oneri correlati alla partecipazione rientrano nelle spese di organizzazione del viaggio. Il finanziamento del viaggio, indistintamente per quanto concerne la posizione dei vincitori del concorso, degli accompagnatori e dei partecipanti in qualità di testimoni, eredi della memoria o esperti avviene entro i limiti dei fondi vincolati, appositamente allocati nel bilancio regionale, trasferiti all’Assemblea Legislativa separatamente rispetto alla dotazione di cui all’articolo 10 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni) (8)

Comma già modificato dall' art. 9 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2, successivamente modificato dall' art. 2 della L.R. 7 luglio 2010, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 settembre 2019, n. 22.

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5 bis. Qualora alcuno dei primi quindici classificati dovesse rinunciare alla parte di premio consistente nel viaggio di studio di cui al comma 5, allo stesso potrà partecipare, mediante scorrimento della graduatoria, il primo studente classificatosi successivamente al quindicesimo posto a seguito di espressa accettazione da parte di quest’ultimo, dovendosi diversamente procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria. 20)

Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.


Note del Redattore:

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Comma già modificato dall' art. 9 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 e così ulteriormente modificato dall' art. 2 della L.R. 7 luglio 2010, n. 9 .

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Titolo così modificato dall' art. 9 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma modificato dall' art. 9 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Comma modificato dall' art. 9 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Comma già modificato dall' art. 9 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 , successivamente modificato dall' art. 2 della L.R. 7 luglio 2010, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 settembre 2019, n. 22 .

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Comma così modificato dall' art. 9 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Nota soppressa (v. nota 21)

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Denominazione così modificata dall' art. 16 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 7 luglio 2010, n. 9 .