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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28

Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza

Bollettino Ufficiale n. 12 del 29 dicembre 2004

Art. 7.
(Progetti integrati per la sicurezza)
1. I progetti integrati per la sicurezza possono essere presentati dai Comuni anche su proposta dei seguenti soggetti singoli o associati:
a) associazioni o comitati costituiti per la valorizzazione di comuni, quartieri, strade, nonché condomini, ovvero gruppi di condomini legalmente costituiti;
b) consorzi o associazioni tra imprese o lavoratori autonomi;
c) organizzazioni sindacali dei lavoratori, di categoria, professionali e interprofessionali;
d) enti senza scopo di lucro appartenenti al terzo settore e iscritti nel Registro regionale del terzo settore di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'Sito esternoarticolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e successive modificazioni e integrazioni; (7)

Lettera modificata dall' art. 4 della L.R. 22 luglio 2022, n. 8 e successivamente sostituita dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

e) istituzioni scolastiche;
2. I progetti di cui al comma 1 devono contribuire a:
a) migliorare le condizioni ambientali e sociali delle zone di degrado urbano;
b) promuovere interventi in ambiti maggiormente esposti al rischio derivante dalla criminalità diffusa e dove è più forte l'insicurezza;
c) prevenire i fenomeni di violenza nei confronti di donne, minori e anziani;
d) prevedere l'installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 31 della L.R. 1 agosto 2008, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 4 novembre 2008, n. 40 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 22 luglio 2022, n. 8 .

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 22 luglio 2022, n. 8 .

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Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 22 luglio 2022, n. 8 .

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Lettera modificata dall' art. 4 della L.R. 22 luglio 2022, n. 8 e successivamente sostituita dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Lettera così sostituita dall' art. 5 della L.R. 22 luglio 2022, n. 8 .