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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 novembre 2004, n. 25

Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri

Bollettino Ufficiale n. 11 dell' 1 dicembre 2004

Art. 2 bis.
(Razionalizzazione dei provvedimenti in materia di ingegneria finanziaria) (2)

Articolo inserito dall' art. 23 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

1. Per gli effetti di cui al Sito esternocomma 881 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata ad utilizzare i fondi di garanzia costituiti nell’ambito della programmazione comunitaria antecedentemente al periodo di programmazione 2007-2013. Tali risorse sono utilizzate per erogare contributi o sottoscrivere prestiti subordinati a condizioni e modalità compatibili con quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza di primo livello, su richiesta e a favore di confidi liguri già assegnatari dei fondi e soggetti all’obbligo di iscrizione nell’Albo di cui all’Sito esternoarticolo 106 del d.lgs. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, nell’ambito dei progetti di aggregazione di cui all’articolo 1, di altro confidi soggetto al medesimo obbligo di iscrizione.(3)

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al Sito esternocomma 881 dell'articolo 1 della l. 296/2006 , i confidi soggetti all'obbligo di iscrizione nell’Albo degli intermediari finanziari di cui all’Sito esternoarticolo 106 del d.lgs. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni sono autorizzati a portare, entro il 31 dicembre 2010, ad incremento del proprio capitale sociale e/o fondo consortile, ovvero di fondi di riserva del patrimonio netto, i contributi erogati dalla Regione entro il 31 dicembre 2008 a valere sulla programmazione comunitaria Obiettivo 2. Tale previsione è applicabile anche nell'ambito di progetti di aggregazione di cui all'articolo 1, comma 1, in corrispondenza della sottoscrizione di un pari importo di capitale sociale di altro confidi soggetto a tale obbligo.(4)

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma gia modificato dall' art. 23 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .