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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 30 novembre 2004, n. 25

Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri

Bollettino Ufficiale n. 11 dell' 1 dicembre 2004

Art. 2.
(Fondo a favore delle azioni di aggregazione e dei confidi aggregati)
1. Per attuare le finalità di cui all'articolo 1 la Regione Liguria costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, FI.L.S.E. S.p.A., un apposito fondo vincolato denominato "Fondo Confidi Liguria" destinato alla copertura degli impegni assunti dai confidi a favore di piccole e medie imprese aventi sede operativa in Liguria, per operazioni di finanziamento agli investimenti erogate da banche e società di leasing e per interventi nel capitale di rischio ovvero all'incremento della consistenza patrimoniale dei confidi soggetti all'obbligo di iscrizione nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'Sito esternoarticolo 106 Sito esternodel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni, in forme idonee alla formazione del capitale di vigilanza come definito dalla vigente normativa della Banca d'Italia per operazioni di finanziamento alla piccola e media impresa (1)

Comma gia modificato dall' art. 23 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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2. Il fondo viene utilizzato dalla FI.L.S.E. S.p.A. a favore dei confidi aventi sede legale ed operatività prevalente riferita all'intero territorio della Liguria, che provvedano ad aggregarsi, o abbiano provveduto a farlo, migliorando in tal modo la loro capacità di intervento.
3. Il fondo potrà inoltre essere utilizzato nella misura massima del 5 per cento anche per sostenere costi di analisi, progettazione e realizzazione dei processi di aggregazione dei confidi liguri, nonché progetti tesi a migliorare l'esercizio delle attività di garanzia.
4. La Giunta regionale approva la convenzione con FI.L.S.E. S.p.A. che regola le modalità di funzionamento e gestione del "Fondo Confidi Liguria".
5. Le modalità di utilizzo del "Fondo Confidi Liguria" non devono comunque configurare la concessione di aiuto di Stato ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia.

Note del Redattore:

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Comma gia modificato dall' art. 23 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .